In particolare la Suprema Corte ha precisato che la legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo il disposto dell'art. 18, si applica alle Pubbliche Amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti e che il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici è assimilato dall'art. 21 del citato decreto legislativo a quello della categoria impiegatizia con funzioni dirigenziali. Dunque, l'illegittimità del recesso comporta anche per i dirigenti pubblici gli effetti reintegratori stabiliti dall'art. 18 Statuto dei lavoratori.
I giudici di legittimità- rigettando il ricorso proposto da un'Azienda Sanitaria avverso la sentenza con cui la Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato ad un dirigente, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando l'Azienda al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegra - ha richiamato anche la sentenza di Cass. 20 febbraio 2007 n. 3929, "la quale ha ritenuto che, dichiarato nullo e inefficace il licenziamento di un dirigente per motivi disciplinari inerenti alla responsabilità dirigenziale, il medesimo ha diritto alla reintegrazione nel rapporto d'impiego e nell'incarico dirigenziale, oltre che alle retribuzioni maturate sino all'effettiva reintegrazione, nonché Cass. Sez. Un., 16 febbraio 2009 n. 3677, la quale nel richiamare, tra l'altro, quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 381 del 2008 (....."forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi”), ha riconosciuto il diritto del dirigente al ripristino dell'incarico illegittimamente revocato ante tempus, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca.".
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA 5 marzo 2013, n. 5408
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 13 maggio 2010, in riforma
della decisione di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento
intimato al Dott. S.G.O. dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza,
ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando l’Azienda al
pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino a quella
dell’effettiva reintegra.
La Corte territoriale ha ritenuto che fosse stato
violato il principio della immediatezza della contestazione e che fosse anche
privo di giustificazione il tempo impiegato per deliberare il recesso una volta
esaurita la procedura di contestazione degli addebiti.
Per la cassazione
della sentenza propone ricorso l’Azienda.
Resiste con controricorso il Dott.
S. .
Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi
della decisione
1. Con il primo motivo, denunziando violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 414 e 437, comma 2, c.p.c., la ricorrente deduce
che la sentenza impugnata, nel ritenere che l’Azienda abbia violato il principio
della immediatezza della contestazione, ha affermato che i fatti che hanno dato
luogo al licenziamento erano stati già valutati dall’Azienda in occasione della
revoca dell’incarico dirigenziale al Dott. S. .
Tale circostanza non avrebbe
dovuto essere utilizzata dalla Corte territoriale in quanto nuova, essendo stata
dedotta non già con il ricorso introduttivo, ma solo nel corso del giudizio di
primo grado.
Aggiunge la ricorrente che la sentenza impugnata ha altresì
utilizzato, ai fini della decisione, la sentenza resa dal Tribunale di Rossano
in data 20 febbraio 2003, “che si è pronunciata sulla revoca in questione”. Tale
sentenza era stata prodotta solo nel giudizio di appello ed era quindi
inammissibile.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e
falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 300 del 1970, 2119 c.c., 115 e
116 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione.
Deduce, sempre con riferimento alla ritenuta violazione del
principio della immediatezza della contestazione, che l’Azienda, nel procedere
al licenziamento del Dott. S. , ha valutato il comportamento da lui tenuto nel
triennio 2000 -2003, sostanziatosi nel continuo atteggiamento di conflittualità
e denigratorio manifestato nell’ambiente di lavoro, nella totale assenza di
collaborazione nonché in vistose carenze deontologiche e professionali,
situazioni queste evidenziate soltanto con la relazione del Dott. C. in data 8
aprile 2003 inviata al Direttore Sanitario dell’ASL. Espletati i relativi
accertamenti, l’Azienda, nel rispetto dei tempi tecnici occorrenti per
l’esercizio del potere disciplinare, con nota del 17 luglio 2003 ha comunicato
al Dott. S. l’avvio del procedimento, contestandogli con nota del 18 agosto 2003
i relativi addebiti e procedendo, a seguito delle deduzioni scritte fornite dal
dipendente, con delibera commissariale del 12 novembre 2003, al suo
licenziamento, preceduto dalla sua audizione e dal parere del Comitato dei
Garanti.
Aggiunge la ricorrente che, oltre ai fatti oggetto della relazione
del Dott. C. dianzi indicata, è stata contestata al Dott. S. l’avvenuta
presentazione di un esposto in data 5 maggio 2003, con il quale venivano
evidenziate delle irregolarità nel conferimento dell’incarico di Direttore
dell’Azienda Sanitaria di …, esposto al quale avevano fatto seguito l’apertura
di un procedimento penale a carico della “Amministrazione”, una indagine
dell’Assessorato alla Sanità nonché un contenzioso davanti al giudice del
lavoro. Questi essendo i fatti, la contestazione disciplinare non poteva
ritenersi effettuata in violazione del principio di immediatezza.
3. Con il
terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art.
23 del vigente CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria; degli artt. 7 della
legge n. 300 del 1970, 2119 c.c.
nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa
e/o insufficiente motivazione.
Deduce che la sentenza impugnata, nel ritenere
che il tempo impiegato per deliberare il recesso era privo di giustificazione,
non ha tenuto conto della necessità di ben ponderare la decisione di recedere
dal rapporto ed in particolare della necessità di attendere il parere del
Comitato dei Garanti che, peraltro, avrebbe dovuto essere espresso entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta, ciò che nella specie non era avvenuto,
onde l’Azienda aveva dovuto adottare il provvedimento di licenziamento in
assenza del parere.
4. Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 604 del 1966
nonché dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, lamenta che il Dott. S. ,
essendo dirigente medico, non poteva beneficiare della tutela reale ex art. 18
St. lav., come già evidenziato nei precedenti giudizi di merito. Ed infatti, in
ragione dell’intenso vincolo fiduciario che connota tale tipo di rapporto, non è
ipotizzabile la reintegrazione nel posto di lavoro, onde la illegittimità del
licenziamento può comportare solo il pagamento delle apposite indennità.
5. I
primi tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro
connessione, non sono fondati.
La Corte territoriale, dopo avere affermato
che il principio della immediatezza della contestazione, secondo i criteri
enunciati da questa Corte, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tener
conto della specifica natura dell’illecito disciplinare nonché del tempo
occorrente per l’espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più
complessa sia l’organizzazione aziendale, ha ritenuto che nella fattispecie in
esame i vertici dell’Azienda erano venuti a conoscenza dei fatti di rilievo
disciplinare via via che si erano verificati.
Ha aggiunto che i fatti di cui
il Dott. S. si era reso asseritamente responsabile erano stati già oggetto di
valutazione in occasione della revoca dell’incarico di responsabile della Unità
Operativa di Sorveglianza Sanitaria disposta con deliberazione del 22 marzo 2001
e che nel giudizio definito dal Tribunale di Rossano con sentenza del 20
febbraio 2003 è stato dato atto che la revoca di detto incarico era stata
motivata con riferimento “alla mole delle azioni giudiziarie, esposti e denunce
presentate nei confronti dell’Azienda ed ai rapporti conflittuali con gli altri
dipendenti”.
Ha poi evidenziato che i vertici aziendali erano a conoscenza
dei fatti che poi vennero contestati al Dott. S. in sede di procedimento
disciplinare, già due anni prima della relazione redatta dal Dott. C.
in data
8 aprile 2003 e che a tali fatti era da aggiungere soltanto la presentazione di
un esposto da parte del Dott. S. in data 5 maggio 2003 – al quale la Corte non
ha attribuito rilevanza -, con cui erano state segnalate presunte irregolarità
nel conferimento dell’incarico di Direttore dell’Azienda Sanitaria di … al Dott.
Al..Ce. .
Da tutto ciò la Corte di merito ha tratto la convinzione che la
contestazione degli addebiti avvenuta con lettera del 18 agosto 2003 per fatti
di cui l’Azienda era ben a conoscenza prima ancora della “relazione
riepilogativa” inoltrata dal Dott. C. al Direttore Generale dell’ASL fosse
intempestiva, così come privo di giustificazione era il tempo impiegato per
deliberare il recesso (circa due mesi) una volta esaurita la procedura di
contestazione degli addebiti.
Tale motivazione, in quanto congrua, coerente,
logica e non contraddittoria, non è sindacabile in questa sede di legittimità,
essendo principio consolidato di questa Corte che la valutazione relativa alla
tempestività del licenziamento costituisce giudizio di merito, non censurabile
in cassazione ove adeguatamente motivato (cfr., fra le altre, Cass. 6 settembre
2006 n. 19159; Cass. 17 dicembre 2008 n. 29480; Cass. 8 marzo 2010 n.
55469).
La censura della ricorrente – secondo cui la Corte territoriale, per
escludere la tempestività del licenziamento, non avrebbe potuto valorizzare,
trattandosi di questione nuova non dedotta precedentemente, e quindi
inammissibile, la circostanza che i fatti dedotti a sostegno del licenziamento
erano stati già valutati dall’Azienda in occasione della revoca dell’incarico
dirigenziale al Dott. S. è priva di fondamento.
Ed infatti, già con il
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – il cui esame non è precluso a
questa Corte attesa la natura del vizio denunziato – il Dott. S. aveva lamentato
la violazione del principio di immediatezza della contestazione, rilevando che
l’Azienda, pur essendo in precedenza a conoscenza dei fatti oggetto della
contestazione disciplinare, aveva ingiustificatamente ritardato tale
contestazione.
Successivamente il ricorrente, a dimostrazione ed integrazione
di tale assunto, con le note depositate nel corso dello stesso giudizio, ha
evidenziato che l’Azienda, nel procedere alla contestazione disciplinare, ha
richiamato gli stessi fatti posti a sostegno della delibera di revoca
dell’incarico dirigenziale adottata in data 22 marzo 2001.
Appare dunque
evidente che tale questione – che la Corte territoriale peraltro non ha posto a
fondamento esclusivo della decisione, essendo questa sorretta anche da altre
ragioni – non può ritenersi nuova, costituendo un argomento richiamato a
conferma della non tempestività della contestazione.
Quanto, poi, alla
sentenza resa dal Tribunale di Rossano in data 20 febbraio 2003 – che, secondo
la ricorrente, la Corte territoriale ha pure utilizzato inammissibilmente a
sostegno della ritenuta violazione del principio della immediatezza della
contestazione, perché prodotta tardivamente -, risulta dai verbali del giudizio
di primo grado, trascritti dal controricorrente, che tale sentenza, già indicata
nel ricorso introduttivo, è stata ammessa dal giudice di primo grado in forza
dei poteri istruttori conferitigli dall’art. 421 c.p.c..
6. Anche il quarto
motivo – con il quale la ricorrente lamenta l’avvenuta reintegra del Dott. S.
nel posto di lavoro – è infondato.
Sul punto questa Corte si è più volte
pronunciata, affermando che la illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro
di una P.A. con un dirigente comporta l’applicazione, al rapporto fondamentale
sottostante, della disciplina dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, con
conseguenze reintegratorie, a norma dell’art. 51, secondo comma, del d.lgs. n.
165 del 2001 (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2233;
Cass. 13 giugno 2012 n.
9651).
Con tali pronunce viene sostanzialmente evidenziato che la legge 20
maggio 1970 n. 300, secondo la disposizione dianzi indicata, si applica alle
pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti e che il
rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici è assimilato dall’art. 21 del citato
decreto legislativo a quello della categoria impiegatizia con funzioni
dirigenziali. Dunque, l’illegittimità del recesso comporta anche per i dirigenti
pubblici gli effetti reintegratori stabiliti dall’art. 18 St. lav..
Ad
analoghe conclusioni è pervenuta Cass. 20 febbraio 2007 n. 3929, la quale ha
ritenuto che, dichiarato nullo e inefficace il licenziamento di un dirigente per
motivi disciplinari inerenti alla responsabilità dirigenziale, il medesimo ha
diritto alla reintegrazione nel rapporto d’impiego e nell’incarico dirigenziale,
oltre che alle retribuzioni maturate sino all’effettiva reintegrazione, nonché
Cass. Sez. Un., 16 febbraio 2009 n. 3677, la quale nel richiamare, tra l’altro,
quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 381 del 2008
(…..”forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del
danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del
lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel
settore pubblico, strumenti efficaci di tutela lesi da atti illegittimi di
rimozione di dirigenti amministrativi”), ha riconosciuto il diritto del
dirigente al ripristino dell’incarico illegittimamente revocato ante tempus, per
il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca.
7. In
conclusione il ricorso deve essere rigettato, previa compensazione tra le parti
del presente giudizio, avuto riguardo al diverso esito dei giudizi di
merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra
le parti le spese del presente giudizio.




