La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5408 del 5 marzo 2013, ha affermato che, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, "la illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una P.A. con un dirigente comporta l'applicazione, al rapporto fondamentale sottostante, della disciplina dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, con conseguenze reintegratorie, a norma dell'art. 51, secondo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001".

In particolare la Suprema Corte ha precisato che la legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo il disposto dell'art. 18, si applica alle Pubbliche Amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti e che il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici è assimilato dall'art. 21 del citato decreto legislativo a quello della categoria impiegatizia con funzioni dirigenziali. Dunque, l'illegittimità del recesso comporta anche per i dirigenti pubblici gli effetti reintegratori stabiliti dall'art. 18 Statuto dei lavoratori.

I giudici di legittimità- rigettando il ricorso proposto da un'Azienda Sanitaria avverso la sentenza con cui la Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato ad un dirigente, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando l'Azienda al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento
sino a quella dell'effettiva reintegra - ha richiamato anche la sentenza di Cass. 20 febbraio 2007 n. 3929, "la quale ha ritenuto che, dichiarato nullo e inefficace il licenziamento di un dirigente per motivi disciplinari inerenti alla responsabilità dirigenziale, il medesimo ha diritto alla reintegrazione nel rapporto d'impiego e nell'incarico dirigenziale, oltre che alle retribuzioni maturate sino all'effettiva reintegrazione, nonché Cass. Sez. Un., 16 febbraio 2009 n. 3677, la quale nel richiamare, tra l'altro, quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza
n. 381 del 2008 (....."forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi"), ha riconosciuto il diritto del dirigente al ripristino dell'incarico illegittimamente revocato ante tempus, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca.".
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