Mentre il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda di S.G., annullando l'atto di compravendita per dolo del venditore, la Corte d'Appello di Bologna ribaltava quanto stabilito, escludendo l'esistenza del possibile raggiro e che l'alterazione del contachilometri fosse da imputare all'officina e al suo socio, che anche in primo grado si erano definiti completamente estranei alla vicenda adducendo di aver venduto il veicolo in ottimo stato e al prezzo suggerito dalle riviste specializzate.
A qual punto l'acquirente si è rivolto lo ai giudici della suprema Corte che hanno accolto il ricorso spiegando che l'officina doveva per forza di cose "intuire" quale potesse essere la reale percorrenza del veicolo, ovvero 64.000 km a fronte dei 25.000 dichiarati, a motivo della competenza dei dipendenti e dal fatto che la vettura provenisse da una società di autonoleggio che non avrebbe certamente potuto effettuare cosi poca strada nell'arco di tempo in cui era stata utilizzata.
Il "dolo", ai sensi dell' art. 1439 del codice civile, potenziale causa di annullamento del contratto, può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo).
La Cassazione ha rinviato il caso ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna, che dovrà riesaminare le carte in base a quanto stabilito dalla Corte Suprema.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SECONDA CIVILE
Sentenza n.- 1480/2012
- omissis -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'officina Fratelli Melando ed Z.E., quale socio
della stessa officina, con atto di citazione del 17 febbraio del 2003,
proponevano appello avverso la sentenza n. 1402 del 2003 con la quale, il
Tribunale di Ravenna, accogliendo la domanda di S., annullava il contratto di
compravendita intercorso tra S. e l'officina fratelli Melandri, avente ad
oggetto un'autovettura usata Opel Astra, per il prezzo di lire 25.000.000, oltre
il valore del veicolo dato in permuta dall'acquirente.
S.G. aveva chiesto al
Tribunale di Ravenna (intervenuto in sostituzione del Pretore, in conseguenza
della soppressione della Pretura) l'annullamento del contratto di compravendita
di cui si dice per dolo del venditore.
Si costituivano l'Officina fratelli
Melandri ed Z.E., eccependo di non aver mai taciuto o mentito sulla provenienza
dell'auto, di aver consegnato l'originale della carta di circolazione pochi
giorni dopo l'acquisto; negavano di avere manomesso il contachilometri e che il
veicolo era stato venduto in ottimo stato d'uso e al prezzo suggerito dalle
riviste specializzate. Chiedevano che la domanda venisse rigettata e, in via
riconvenzionale, che il S. fosse condannato al risarcimento danni per lite
temeraria.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1175 del 2005,
accoglieva l'appello e riformava totalmente la sentenza del Tribunale di
Ravenna.
Secondo la Corte bolognese, il concreto svolgimento dei fatti
(consegna dopo pochi giorni dell'acquisto dell'originale carta di circolazione
da cui risultava l'identità del precedente proprietario, che il S., molti mesi
dopo l'acquisto del veicolo, si limitò a contestare l'esistenza dell'alterazione
del contachilometri senza fare alcuna menzione della menzogna dello Z.
sull'identità del proprietario del veicolo) escludeva l'esistenza del raggiro. A
sua volta, la prova testimoniale e i documenti acquisiti dimostravano che
l'alterazione del contachilometri non fosse imputabile ai convenuti. E di più,
il S. aveva sottoscritto una dichiarazione nella quale affermava di aver
visitato e di aver trovato l'automobile in perfetto ordine e funzionamento e in
tutto conforme a quanto convenuto.
La cassazione della sentenza della Corte
di Appello di Bologna è stata chiesta da S. per due motivi, illustrato da
memoria.
La società fratelli Melandri di Berti Clemente e C. sas, e Z. E.
hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- S. denuncia: a) con il primo motivo, la
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., artt. 1337, 1375 e 1429
c.c. nonchè, omessa e contraddittoria e, comunque, insufficiente motivazione su
un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo il
ricorrente la Corte bolognese non avrebbe correttamente applicato la normativa
di cui all'art. 1439 cod. civ. perchè era pacifico che il contachilometri
dell'automezzo, oggetto di causa, fosse stato manomesso e il S. fu indotto
all'acquisto in virtù di una percorrenza chilometrica indicata di circa 25.000
Km., mentre, in realtà, l'autovettura aveva percorso circa 64.000 Km. In
particolare, il ricorrente riferisce che gli odierni resistenti lo avevano
dolosamente tratto in inganno cedendogli un'autovettura la cui provenienza era
difforme da quella riferita e con una percorrenza nettamente superiore a quella
indicata dal contachilometri. E di più, gli attuali resistenti non potevano non
sapere della provenienza del veicolo e della manomissione del contachilometri e
pertanto, non avrebbero assolto, ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., neppure il
dovere di informare l'attuale ricorrente delle circostanze a lui disconosciute
ma determinanti del suo consenso.
b) Con il secondo motivo, la violazione e
falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 1439 cod. civ.,
nonchè omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione su un punto
decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La Corte di Appello di
Bologna, secondo il ricorrente, avrebbe stravolto le risultanze processuali che
avevano indotto il Giudice di prime cure ad accogliere pienamente la domanda
formulata dal S.. In particolare, ritiene il ricorrente, indipendentemente da
ogni valutazione delle prove assunte, la Corte bolognese avrebbe omesso di
esaminare la documentazione prodotta agli atti: A) non avrebbe tenuto conto che
S. ha sempre lamentato l'inganno subito in ordine all'informazione sul
precedente proprietario dell'auto, che anzichè essere un privato era un
autonoleggio. B) non avrebbe tratto tutte le conseguenze dello svolgimento dei
fatti relativi alla manomissione del contachilometri. Specifica il ricorrente
che se l'Autoservizi Maggiore acquistò l'autovettura, oggetto di causa,
utilizzandola per circa un anno e accumulando una percorrenza di circa 60.000
Km., se successivamente in data 27 febbraio 1996 l'auto fu consegnata al M. che
nello stesso giorno la affidò in conto deposito all'Officina Melandri, se il
sig. Z. percorse ulteriori 4.000 Km., è chiaro che l'autovettura prima di essere
venduta al S. fosse rimasta nella disponibilità di tre soggetti:
Autoservizi
Maggiore, sig. M. e sig. Z..
Chi, dunque di questi tre soggetti ha manomesso
il contachilometri? Secondo il ricorrente va escluso che il contachilometri
possa essere stato manomesso dall'Autoservizi Maggiore perchè, trattandosi di
un'impresa di livello nazionale, non fa ricorso a mezzi truffaldini.
Allora
quella manomissione può essere stata effettuate o da M. o da Z. o da entrambi in
concorso tra loro o, come sembra agevole pensare, gli unici che possono aver
manomesso il contachilometri sarebbero il sig. Z. ed i responsabili della
società fratelli Melandri. C) Apodittica, altresì sarebbe, secondo il
ricorrente, l'affermazione della Corte bolognese, secondo cui il prezzo
praticato fosse grosso modo conforme alle quotazioni, all'epoca vigente, per
quel modello. Piuttosto, la percorrenza chilometrica, oltre alla qualità del
precedente proprietario, sono elementi essenziali nell'acquisto di
un'autovettura usata.
1.1.- Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente
per l'innegabile connessione che esiste tra gli stessi, considerato che il
secondo altro non è che una specificazione del primo, ed, entrambi sono fondati
e vanno accolti per quanto di ragione.
1.1.a).- A ben vedere, la Corte
bolognese, pur avendo accertato che il contachilometri dell'automobile, oggetto
di causa, fosse stato alterato e manomesso, ha escluso che, nel caso in esame,
quell'alterazione integrasse gli estremi di un raggiro, determinando un vizio
della volontà contrattuale dell'acquirente perchè: a) quell'alterazione non era
imputabile ai venditori; b) il prezzo praticato, indipendentemente dai
chilometri percorsi dall'autovettura, era grosso modo conforme alle quotazioni
all'epoca vigente per quel modello. Epperò, la Corte bolognese ha omesso - e
avrebbe dovuto farlo - di verificare se il venditore, ammesso pure che non sia
stato l'autore dell'alterazione, fosse, comunque, a conoscenza di quella
manomissione, posto che il venditore, avendo acquistato l'automobile da un
Autonoleggio, avrebbe potuto ragionevolmente dubitare che una società di
Autonoleggio quale la Maggiore spa. potesse dimettere un'autovettura dopo un
anno con soli 21.000 KM, e considerato pure che il venditore essendo
un'autofficina, ragionevolmente, era in grado di effettuare un attento controllo
dello stato di manutenzione dell'autovettura stessa.
E di più, la Corte
bolognese non chiarisce - e lo avrebbe dovuto fare - le ragioni che consentono
di ritenere che due autovetture di cui l'ima abbia percorso una quantità di
chilometri doppia rispetto all'altra possono avere entrambe una stessa
quotazione sia pure "grosso modo".
1.1.b).- A sua volta, il "dolo" quale
causa di annullamento del contratto (ai sensi dell'art. 1439 cod. civ.), può
consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la
parte interessata (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza
altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo
omissivo). Pertanto, se il venditore fosse a conoscenza della manomissione del
contachilometri dell'autovettura e non l'avesse reso noto all'acquirente, ha
posto in essere un dolo omissivo, inducendo in errore l'acquirente.
In
definitiva, il ricorso va accolto per quanto in motivazione, la sentenza
impugnata cassata e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte di
Appello di Bologna, la quale provvederà a determinare le spese giudiziali anche
del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,
cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo, ad altra sezione della Corte
di appello di Bologna anche per il regolamento delle spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione
Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio
2012.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2012
Cassazione civile sez. II, 02 febbraio 2012, n. 1480




