Il contachilometri dell'autovettura acquistata usata è stato manomesso e la percorrenza non è reale? L'acquirente può richiedere l'annullamento dell'atto di compravendita. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 1480/2012, esaminando il caso di S.G., che circa 10 anni fa aveva acquistato una Opel Astra dall'officina F.M. di Roma e dal socio della stessa Z.E.

Mentre il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda di S.G., annullando l'atto di compravendita per dolo del venditore, la Corte d'Appello di Bologna ribaltava quanto stabilito, escludendo l'esistenza del possibile raggiro e che l'alterazione del contachilometri fosse da imputare all'officina e al suo socio, che anche in primo grado si erano definiti completamente estranei alla vicenda adducendo di aver venduto il veicolo in ottimo stato e al prezzo suggerito dalle riviste specializzate.

A qual punto l'acquirente si è rivolto lo ai giudici della suprema Corte che hanno accolto il ricorso spiegando che l'officina doveva per forza di cose "intuire" quale potesse essere la reale percorrenza del veicolo, ovvero 64.000 km a fronte dei 25.000 dichiarati, a motivo della competenza dei dipendenti e dal fatto che la vettura provenisse da una società di autonoleggio che non avrebbe certamente potuto effettuare cosi poca strada nell'arco di tempo in cui era stata utilizzata.

Il "dolo", ai sensi dell' art. 1439 del codice civile, potenziale causa di annullamento del contratto, può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo).

La Cassazione ha rinviato il caso ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna, che dovrà riesaminare le carte in base a quanto stabilito dalla Corte Suprema.

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