Una recente sentenza della Cassazione ha messo in discussione i limiti dei rapporti tra moglie e marito, anche in caso i due abbiano dato il via ad un'attività poco decorosa, ma molto danarosa, come una hot-line. Già il buon senso ci direbbe che non è cosa buona e giusta che una coppia lucri sulle immagini spinte, e così deve aver pensato anche il Tribunale di Sondrio secondo cui il marito aveva "agevolato" la prostituzione della propria moglie.
Bene, però come sappiamo in Italia, il diritto è fatto anche di interpretazioni ed è stata proprio un'interpretazione ad aver scagionato l'uomo dalla pesante accusa.
Il signore, nonché brillante manager del sesso casalingo, aveva avuto l' idea di creare una hot-line, trovando i papabili clienti su una community. I quali, in cambio di una ricarica (!) telefonica potevano godersi lo spettacolo di foto spinte la cui protagonista era la dolce mogliettina. Precisiamo per onor di cronaca che le ricariche dovevano essere fatte sulle utenze dei due e che venivano poi monetizzate.
Il giochetto è durato per un po' sino a che si è concluso, appunto, con l'iscrizione del signore nel registro degli indagati.
La Terza sezione penale della Cassazione, con sentenza 1164 del 9 gennaio 2013, ha però accolto il ricorso del marito perché la vendita di immagini si è svolta di comune accordo: "non solo non è emersa alcuna forma di coazione o semplicemente induzione da parte dell'indagato nei confronti della moglie, bensì esattamente il contrario, vale a dire una comune 'intraprendenza' nell'avviare i contatti sulle chat line". I giudici aggiungono anche che "non si può che prendere atto, senza ulteriori commenti, della lucrosa ma non illecita attività posta in essere dal marito, d'intesa e con la collaborazione della moglie". E a questo punto è scattato anche l'annullamento del provvedimento che disponeva il sequestro dei conti correnti dell'indagato, così come dei vari telefoni cellulari ed apparecchiature elettroniche impiegate per il business.
Inoltre la Corte ha ribadito il concetto e significato di meretricio, proprio per differenziarlo da altre attività come lap-dance o hot-line, che come già ribadito in passato necessita di interazione diretta, insomma contatto carnale, tra cliente e "prestatrice d'opera". Per la Suprema Corte la prostituzione consiste nel " fatto di mettere il proprio corpo alla mercé altrui disponendone, dietro corrispettivo, secondo la volontà dello stesso".
A questo punto chissà che via prenderà l'attività dei due. Si prevede un fine inverno "bollente"!
Puoi leggere un precedente qui:
Cassazione: le telefonate erotiche non sono atti di prostituzione
Vai al testo della sentenza 1164 /2012
barbaralgsordi@gmail.it
Bene, però come sappiamo in Italia, il diritto è fatto anche di interpretazioni ed è stata proprio un'interpretazione ad aver scagionato l'uomo dalla pesante accusa.
Il signore, nonché brillante manager del sesso casalingo, aveva avuto l' idea di creare una hot-line, trovando i papabili clienti su una community. I quali, in cambio di una ricarica (!) telefonica potevano godersi lo spettacolo di foto spinte la cui protagonista era la dolce mogliettina. Precisiamo per onor di cronaca che le ricariche dovevano essere fatte sulle utenze dei due e che venivano poi monetizzate.
Il giochetto è durato per un po' sino a che si è concluso, appunto, con l'iscrizione del signore nel registro degli indagati.
La Terza sezione penale della Cassazione, con sentenza 1164 del 9 gennaio 2013, ha però accolto il ricorso del marito perché la vendita di immagini si è svolta di comune accordo: "non solo non è emersa alcuna forma di coazione o semplicemente induzione da parte dell'indagato nei confronti della moglie, bensì esattamente il contrario, vale a dire una comune 'intraprendenza' nell'avviare i contatti sulle chat line". I giudici aggiungono anche che "non si può che prendere atto, senza ulteriori commenti, della lucrosa ma non illecita attività posta in essere dal marito, d'intesa e con la collaborazione della moglie". E a questo punto è scattato anche l'annullamento del provvedimento che disponeva il sequestro dei conti correnti dell'indagato, così come dei vari telefoni cellulari ed apparecchiature elettroniche impiegate per il business.
Inoltre la Corte ha ribadito il concetto e significato di meretricio, proprio per differenziarlo da altre attività come lap-dance o hot-line, che come già ribadito in passato necessita di interazione diretta, insomma contatto carnale, tra cliente e "prestatrice d'opera". Per la Suprema Corte la prostituzione consiste nel " fatto di mettere il proprio corpo alla mercé altrui disponendone, dietro corrispettivo, secondo la volontà dello stesso".
A questo punto chissà che via prenderà l'attività dei due. Si prevede un fine inverno "bollente"!
Puoi leggere un precedente qui:
Cassazione: le telefonate erotiche non sono atti di prostituzione
Vai al testo della sentenza 1164 /2012
barbaralgsordi@gmail.it
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: