Anche le esibizioni virtuali costituiscono veri e propri atti di prostituzione. Lo sancisce la Corte di Cassazione che sottolinea come 'il concetto di prostituzione' deve 'necessariamente' estendersi anche al rapporto 'virtuale' intrattenuto attraverso il collegamento via internet tra il cliente disposto a pagare via telematica e la ragazza che si esibisce sul web. Ai fini della configurabilita' dell'atto di prostituzione, chiarisce infatti la Terza sezione penale, 'non e' determinante l'elemento del contatto fisico tra il soggetto che si prostituisce e il fruitore della prestazione, mentre lo e' quello della interazione tra l'operatrice e il cliente'. Ampliando il concetto di prostituzione anche alle esibizioni virtuali, la Cassazione ha accolto il ricorso del pm presso il Tribunale della Liberta' di Udine che protestava contro l'assoluzione' accordata ad Antonio T., 'coinvolto in un giro di rapporti che rendevano possibile intrattenere via web. chat conversazioni con delle giovani che, a richiesta ell'interlocutore, si esibivano in atteggiamenti sessualmente espliciti e verso un corrispettivo rappresentato dal costo della chiamata'. Il 46enne di Udine era pero' stato giudicato con tolleranza dal Tribunale della Liberta' udinese che, nel dicembre del 2005, riteneva che il concetto di prostituzione non potesse collegarsi ad un rapporto sessuale virtuale.

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