Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: anche nei Night Club ci può essere reato di sfruttamento della prostituzione

Anche i titolari dei Night Club o di circoli in cui lavorano ballerine e spogliarelliste, possono finire sotto processo per sfruttamento di prostituzione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione affermando che il reato sussiste anche se le prestazioni sessuali sono eseguite a distanza, in videoconferenza. Non importa infatti se "prostituta e cliente sono in luoghi diversi". Secondo la Terza sezione penale questo genere di prestazioni "eseguite in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta e immediata con chi esegue le prestazioni, con la possibilita' di richiedere il compimenti di atti sessuali determinati, assume il valore di atto di prostituzione e configura il reato di sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento creando i necessari collegamenti via internet e ne abbiano tratto guadagno". Secondo i supremi Giudici (sentenza 37188/2010) è irrilevante il fatto che "chi si prostituisce ed il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi". E' chiari infatti che la videoconferenza consente una interazione tra cliente e prostituta tanto che il primo può ordinare e ottenere prestazioni sessuali a pagamento.

Altre informazioni su questa sentenza

Piazza Cavour e' giunta a queste conclusioni occupandosi del ricorso presentato dai gestori di un night di Lucca condannati in primo e in secondo grado (Tribunale di Lucca, Corte appello di Firenze) per avere favorito e sfruttato la prostituzione di numerose spogliarelliste e ballerine. Inutilmente i tre imputati, tra loro anche la segretaria del circolo e l'addetto alla sicurezza, si sono difesi in Cassazione, sostenendo che i giudici non avevano considerato che le prestazioni avvenivano "senza interazione tra uomo e donna, non solo fisica ma neanche verbale". La Suprema Corte ha respinto i ricorsi e ha evidenziato come "nella nozione di prostituzione debba farsi rientrare qualsivoglia attivita' sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, anche se priva del contatto fisico tra prostituita e cliente, i quali possono trovarsi addirittura in luogo diverso. Unica condizione - hanno precisato - e' la possibilita', per il secondo, di interagire sulle attivita' compiute dalla prima".


Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi