Con circolare n. 30-B/2003 del 24/10/2003 rivolta ai Consigli Forensi Locali, il Consiglio Nazionale ha finalmente cercato di sciogliere un nodo interpretativo cruciale: quale è il valore da attribuire al diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione legale in relazione alla pratica richiesta per accedere all'esame di Stato.
Il Consiglio ha precisato che, in base al decreto ministeriale 475/2001 il diploma conseguito presso le scuole forensi esonera il praticante dal compimento di un anno di tirocinio professionale. Se ciò non fosse, infatti, “si finirebbe con l'estendere a tre anni il periodo di pratica forense, realizzando un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri praticanti”.
In ogni caso, il Consiglio ha ribadito che “il periodo complessivo di formazione post laurea del praticante non può essere inferiore a due anni solari” specificando che “solo il possesso del diploma, e non la mera frequenza delle scuole di specializzazione, comporta l'effetto favorevole previsto dal decreto ministeriale 475/01.
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