Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota 44274 del 5 novembre 2012, si esprime in merito alla fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 da parte di dipendenti per assistere un congiunto lavoratore, che si trova in situazione di handicap grave, il quale fruisce per se stesso dei benefici previsti dalla citata legge; in particolare nella richiesta di parere, formulata da un complesso ospedaliero, si chiede se i giorni di permesso dei due soggetti debbano essere fruiti nelle stesse giornate.

Il Dipartimento precisa che la normativa, accordando la possibilità al lavoratore che assiste una persona disabile, in situazione di handicap grave, di beneficiare dei permessi per l'assistenza alla stessa, non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso e non indica le modalità di fruizione per il caso in esame.

La situazione ordinaria - afferma il Dipartimento - "è che le giornate fruite come permesso ex lege 104/1992 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente a lavoro."

Pertanto - si legge nella nota - "considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, si è dell'avviso che una limitazione dell'agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge."

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