Il caso esaminato dalla Corte riguarda il proprietario di un appartamento, concesso in locazione, che aveva richiesto il risarcimento dei danni facendo leva proprio sulla presunzione di colpa.
La domanda veniva respinta dai giudici di merito e il caso finiva in Cassazione dove il proprietario ha fatto presente che il danno doveva essergli riconosciuto dato che era derivato dal degrado dell'appartamento che successivamente era stato venduto per un prezzo notevolmente più basso rispetto all'effettivo valore.
I giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso sottolineando la carenza assoluta di prova sulla condizione del bene al momento della stipula del contratto di locazione con la conseguenza che non può considerarsi sufficiente il richiamo al verbale redatto in sede di inventario dall'ufficiale giudiziario.
In sostanza, conclude la Corte, "la presunzione di colpa generica a carico del conduttore prevista dall'art. 1588 c.c. resta scalfita dalla circostanza", accertata in sentenza, "della inesistenza degli asseriti danni prodotti dalla sua condotta al bene locato".
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Corte di Cassazione - sentenza n. 18498 - 2012
- omissis -
Svolgimento del processo
Il 3 gennaio 2003 il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da
D.S. nei confronti di Y.B., volta ad ottenere il risarcimento dei danni
cagionati all'immobile da questa locato ad uso abitativo e stimati in lire 100
milioni, deducendo, inoltre, che in data 27 dicembre 2000 - 5 gennaio 2001 il
detto immobile era stato venduto per un corrispettivo di 200 milioni rispetto
all'effettivo valore di lire 300 milioni.
Su gravame del S. la Corte di
appello di Milano rigettava la proposta impugnazione il 22 marzo
2006.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il S. ,
affidandosi a quattro motivi, corredati dei prescritti quesiti.
Nessuna
attività difensiva risulta svolta dall'intimata B..
Il ricorrente ha
depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, che ha costituito il secondo motivo dell'atto di
appello, (violazione degli artt. 1223 c.c. e 112 c.p.c. in relazione all'art.360
n.3 c.p.c. - omessa, insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n.5
c.p.c. in ordine ad un punto decisivo della controversia) il ricorrente, in
estrema sintesi, lamenta che il giudice dell'appello si sarebbe limitato a
qualificare il danno richiesto come lucro cessante, mentre l'esatta
qualificazione e, quindi, la relativa indagine andava fatta come danno emergente
consistente in un danneggiamento, un eccezionale degrado dovuto ad uso improprio
della cosa locata (p.3 ricorso), mentre solo come posterius sarebbe stato
chiesto il lucro cessante in ordine all'asserito deprezzamento del bene in sede
di vendita (lire 200 milioni e non già 300 milioni come da prezzo di mercato
(p.5-6 ricorso).
Infatti, a suo avviso, il danno del locatore non può essere
limitato ai danni materiali subiti, tanto più che agli atti vi erano
l'inventario redatto dall'ufficiale giudiziario nonché la C.T. di parte.
2.
Con il secondo motivo, che ha costituito il primo motivo dell'atto di appello,
(violazione dell'art. 24 Cost., 112, 113, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. in
relazione all'art.360 n.3 cpc) il ricorrente, in buona sostanza, si duole che il
giudice dell'appello non avrebbe tenuto conto del valore probatorio del
documento redatto da persona di sua fiducia. Questi motivi vanno esaminati
congiuntamente, perché attengono al nucleo centrale del ricorso, con cui si
contesta il convincimento del giudice dell'appello in merito alla fondatezza
probatoria della domanda.
Al riguardo, osserva il Collegio, che le due
censure vanno disattese.
È sufficiente leggere la sentenza impugnata per
ritenere che in nessuno dei vizi denunciati è incorso il giudice
dell'appello.
A parte il fatto che l'art. 24 Cost. è solo enunciato nel
secondo motivo, il giudice dell'appello ha affermato, dopo averli attentamente
scrutinati, che i documenti offerti dall'attore non costituivano elementi
probatori dell'assunto difensivo per molteplici ragioni, consistenti
nell'esaminare il valore del contenuto dell'inventario redatto dall'ufficiale
giudiziario del 4 luglio 2000, che ritiene rilevante perché redatto in
contraddittorie con la B. , ma non significativo ai fini della consistenza dei
danni (P.20 sentenza impugnata).
Di contro, nessun valore, e correttamente,
attribuisce all'inventario dei beni del 22 giugno 2000 perché compiuto dalla
stessa parte interessata e da persona di sua fiducia, così come ritiene
irrilevante la stima del geom. O. (p.20 sentenza impugnata) sia per la sua
genericità sia "soprattutto" perché non vi è stata garanzia del contraddittorio
e, quindi, essa si configura inidonea ad assumere valenza probatoria (p.21
sentenza impugnata). Ciò posto, va detto che non corrisponde al vero che il
giudice dell'appello abbia soffermato la sua attenzione sul solo danno da lucro
cessante, ma ha analiticamente esaminato la domanda alla luce dei documenti
prodotti per dedurne il rigetto attesi la assoluta carenza di prova anche e
soprattutto al danno emergente, quantificato in cento milioni.
E che la
eccentricità delle censure sul punto sia evidente risulta anche dal terzo
motivo, di cui in seguito.
3. Infatti, con il terzo motivo (violazione degli
artt. 2697, 1587, 1588 e 1218 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.) il
ricorrente si sofferma sull'obbligo del conduttore, per affermare che
codicisticamente sarebbe prevista la presunzione di colpa a suo carico, per cui
il conduttore deve fornire la relativa prova liberatoria e richiama
giurisprudenza di questa Corte al riguardo (p. 11 ricorso).
Questa censura,
che sembra collegata al secondo motivo perché insiste sul verbale in sede di
inventario dell'ufficiale giudiziario, non si spiega se non nel senso che il
ricorrente lamenta in primis che il danno emergente sia stato erroneamente
ritenuto non provato dal giudice dell'appello e non merita accoglimento.
Di
vero, se è esatto in linea di principio quanto riportato dal ricorrente circa la
presunzione a carico del conduttore, va affermato che nel caso in esame il
giudice dell'appello ha ritenuto inesistente la prova del danno soprattutto
perché non provato nell'an, in quanto si ignorava la condizione dei mobili al
momento della stipula della locazione avvenuta nel 1991 sia perché la qualità di
"rovinato" attribuita all'incasso in legno è meramente generica e nessuna
allegazione di una sua specifica attribuzione all'attività del conduttore è
stata addotta, come si evince dalla stessa illustrazione del motivo.
4. Di
qui, l'assorbimento del quarto motivo (omessa, illogica o contraddittoria
motivazione in relazione all'art. 360 n.5 in ordine ad un punto decisivo della
controversia), con il quale il ricorrente chiede alla Corte di rispondere se
"rovinato", contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'appello, sia, di
per sé, idoneo a provare la esistenza del danno (vedi. pag. 13 - 14
ricorso).
In conclusione, da una parte i motivi di ricorso sembrano impingere
in valutazioni di merito, malgrado alcuni di essi sia stati formulati come
errori di diritto, dall'altro vanno disattesi.
Pertanto va affermato che la
presunzione di colpa generica a carico del conduttore prevista dall'art. 1588
c.c. resta scalfita dalla circostanza, se accertata in sentenza, della
inesistenza degli asseriti danni prodotti dalla sua condotta al bene
locato.
Di vero, nel caso in esame i danni materiali, costituenti il danno
emergente, così come richiesto, non sono stati rinvenuti né nei documenti
allegati né in quelli ritualmente acquisibili ed acquisiti al processo né nei
capitoli di prova, che sono stati ritenuti inammissibili o irrilevanti o perché
concernenti circostanze che non potevano essere oggetto di prova testimoniale;
né per quanto riguarda il danno da lucro cessante, richiesto come conseguenza ed
effetto successivi al primo, è risultato, sia dall'atto di vendita sia da altri
elementi offerti in prova, che l'immobile, attesa la sua condizione al momento
del rilascio, fosse stato venduto ad un prezzo inferiore a quello di mercato
(p.21 sentenza impugnata).
A fronte di simile argomentare logicamente
motivato il ricorso, conclusivamente, va respinto, ma nulla va disposto per le
spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla dispone per le spese.




