La Consulta, con sentenza n. 78/2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 54 c.p.c.
Chiamata a pronunciarsi in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 54 c.p.c. (ordinanza sulla ricusazione), la Corte Costituzionale, con sentenza n. 78/2002, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, condanna la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che può condannare la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria.

Spiega infatti la Corte che l'applicazione incondizionata della sanzione finirebbe per impedire al giudicante di prendere in considerazione il caso di sussistenza di motivi obbiettivi che valgano a escluderla, tra cui la 'ragionevole' fondatezza della domanda.


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