La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 23846/2009) ha stabilito che la ricusazione di un giudice non può essere giustificata dalla inimicizia che c'è con il difensore.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che “secondo l'insegnamento giurisprudenziale di questa Corte, le posizioni interpersonali di grave inimicizia tra difensore e giudice non sono previste quali possibili cause di ricusazione, posto che l'art. 36, lett. d) c.p.p., cui rinvia l'art. 37 c.p.p., limita espressamente i casi di astensione e, conseguentemente, di ricusazione per inimicizia grave, ai soli rapporti tra giudice (o suo prossimo congiunto) ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata, atteso che la norma fondamentale dell'art. 36, precitato, distingue in maniera espressa, il difensore, nominato solo nelle lettere a) e b), e la parte privata, menzionata nelle lettere a), b), d) ed d) dello stesso articolo 36”.
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