A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1/2012, convertito in Legge 27/2012, il Codice delle Assicurazioni Private ha subito alcune importanti modificazioni. Recentemente lo stesso Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private ha diffuso una circolare (comunicato del 14 Settembre 2012) con il quale chiarisce l'ambito di applicazione della nuova normativa (che investe tutta la materia della responsabilità civile auto) nonchè gli adempimenti formali e sostanziali a carico delle Compagnie assicurative.

La nuova normativa introduce una nuova ipotesi d'azione per le Compagnie, le quali, ricorrendo determinate condizioni, avranno più tempo a disposizione per effettuare approfonditi controlli. Questo potere è stato concesso nell'ottica di fornire strumenti sempre più efficaci contro la lotta alle frodi fiscali, fenomeno tristemente diffuso nel nostro Paese e principale causa dei rincari dei premi annuali e della disparità di trattamento economico tra le diverse città e regioni italiane. Infatti, se rimane costante l'obbligo delle Compagnie di formulare offerta di risarcimento entro termini prestabiliti (30 giorni per indennizzo diretto con soli danni materiali; 60 giorni procedimento ordinario; 90 giorni lesioni fisiche) sono state tuttavia introdotte nuove cautele, oltre alla già prevista deroga al principio di trasparenza1 sancito dalla legge 241/1990 per il risarcimento del danno in ambito di responsabilità civile auto obbligatoria.

Con la nuova normativa è stato introdotto il comma 2bis all'art.148 secondo il qualese, a seguito di consultazione Banca Dati Isvap, in relazione ai mezzi coinvolti nel sinistro dovessero emergere almeno due parametri di significatività (ad esempio, una sinistrosità reiterata) che mettano la Compagnia nella condizione di dover effettuare controlli più approfonditi, la stessa sarà esonerata dall'obbligo di formulazione dell'offerta entro i termini normativamente stabiliti. Subordinato a questo diniego è tuttavia previsto l'obbligo di comunicazione scritta all'assicurato circa la necessità di svolgere ulteriori indagini. In particolare la comunicazione deve essere inviata entro gli stessi termini previsti per la formulazione dell'offerta e deve contenere, oltre all'esposizione della necessità di dover svolgere altri accertamenti, anche lo specifico riferimento normativo, nonché l'avvertimento che entro il termine trenta giorni dalla ricezione della stessa la Compagnia dovrà in ogni caso comunicare al danneggiato la propria decisione in merito alla pratica. In caso di diniego di liquidazione, poi, esso dovrà essere succintamente motivato.

Una volta attivata la procedura ex art. 148 co2bis sarà onere della Compagnia inviare comunicazione all'ISVAP allegando la comunicazione scritta inviata ai danneggiati unitamente alla documentazione relativa alle indagini effettuate. L'invio avviene in modalità telematica. A partire dal prossimo 1 Novembre 2012 la Compagnia dovrà inviare all'Istituto anche la comunicazione finale destinata al danneggiato contenente la propria decisione di procedere o meno alla liquidazione del danno. Quest'ultima incombenza dovrà essere espletata entro sette giorni dall'invio della comunicazione ai diretti interessati.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti, dovessero emergere elementi che confermino la frode, resta ferma la facoltà per la Compagnia di sporgere querela.

1Il principio di trasparenza è regola generale alla base del diritto amministrativo applicato all'attività della Pubblica Amministrazione. Eccezionalmente, data l'obbligatorietà di assicurare veicoli a motore e natanti sancita per Legge, tale principio viene esteso anche in campo privatistico riguardo in particolare al diritto di accesso agli atti. In questo caso le Compagnie, sulla base di formale richiesta dei privati interessati, sono costrette a fornire tutte le informazioni richieste inerenti al sinistro (salvo appunto particolari ipotesi di sospetta frode assicurativa).


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: