Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sent. 36747/2003) hanno precisato che non sono utilizzabili, come prova, le registrazioni fonografiche effettuate clandestinamente da operatori di polizia giudiziaria e rappresentativa di colloqui intercorsi tra gli stessi e i loro informatori o le persone informate sui fatti o gli indagati, effettuata a iniziativa dei primi e all'insaputa dei secondi.
Con questa decisione, i Giudici di Piazza Cavour hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul punto, precisando che l'utilizzabilità probatoria dei contenuti della registrazione è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria nelle forme e nei termini previsti per le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni tra presenti.
I Giudici hanno inoltre evidenziato come, l'inutilizzabilità delle prove così raccolte, è legata al fatto che, in tale maniera "si renderebbe il processo permeabile da apporti probatori unilaterali degli organi investigativi e soprattutto si aggirerebbero le regole sulla formazione della prova testimoniale nel contraddittorio dibattimentale".
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Patrocinio a spese dello Stato e riduzione compenso difensore irreperibile
- Patto di non concorrenza, corsi di formazione e tutela della professionalità del lavoratore
- Condominio: le spese straordinarie spettano al nudo proprietario
- Dl Giustizia 2026: nuovo esame avvocati
- Società in house enti locali: la pronuncia della Consulta




