E mentre in Italia si festeggiano i 150.000 bimbi nati in provetta, a Torino c'è chi invece delle provette ne avrebbe fatto volentieri a meno. Un professionista torinese, R. B., si è visto, infatti, respingere dalla Cassazione la richiesta di disconoscere la figlia, nata nel 2002 con procreazione medicalmente assistita; l'uomo ha scoperto infatti che si trattava di inseminazione eterologa (cioè avvenuta con l'uso di spermatozoi non suoi ma di un altro donatore, ndr). La scoperta era avvenuta in seguito ad una diagnosi di "serissima infertilità", fatta nella primavera 2005, che aveva portato l'uomo non solo a chiedere delle spiegazioni alla moglie, ma anche portarla in giudizio, nel 2007, per disconoscere la figlia; come ricostruisce la sentenza
11644 della Prima sezione civile. Figlia che, mi permetto di aggiungere, non aveva colpa alcuna se non quella di essere nata con l'inganno, ma di sua madre non certamente il suo! La moglie ha fatto ricorso alla Corte d'appello di Torino ed ha ottenuto il mantenimento della paternità per la figlia, avvalendosi del fatto che un disconoscimento può avvenire (naturalmente per ragioni più che valide, e in questo caso ci sarebbero state) solo entro un anno dalla nascita della prole (o dalla data di acquisizione dell'evidenza di impossibilità riproduttiva, come in questo caso), e non dopo due anni come avvenuto per il signor R.B.. La Cassazione, allineandosi al verdetto della Corte d'appello di Torino del luglio 2010, ha infatti sottolineato che "la Corte territoriale, con motivazione esente da censure, ha ben messo in evidenza come nella primavera del 2005 R.B. avesse già acquisito la certezza della nascita della figlia a seguito di inseminazione artificiale eterologa, ragion per cui, essendosi l'azione esercitata nel gennaio del 2007, correttamente e' stata rilevata la decadenza per decorso del termine annuale".
Barbara LG Sordi
Email barbaralgsordi@gmail.it

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