Con sentenza n. 6902 depositata l'8 maggio 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora il titolo dell'articolo attribuisca alla persona offesa nei cui confronti è in corso un procedimento penale, una condotta avente riscontro negli atti giudiziari
e nell'oggetto dell'imputazione e corrispondente al contenuto dell'articolo. Secondo la ricostruzione della vicenda, con sentenza la Corte di appello di Napoli rigettava l'appello proposto da un uomo, noto dirigente regionale, sotto processo. In particolare, secondo i giudici distrettuali, gli articolisti avevano riferito un fatto storico e cioè l'arresto dell'uomo nel dicembre 1993 per tentata concussione, precisando che l'evento era stato determinato da atti investigativi, e quindi appresi indirettamente, e usando ripetutamente il condizionale. Non erano stati violati, quindi, i canoni della continenza formale e sostanziale poiché ricorreva l'utilità sociale della notizia in relazione alla notorietà ed importanza dell'opera pubblica, un ospedale, nel caso di specie. L'uomo in sostanza aveva chiesto una bustarella per dare l'ok alla realizzazione dell'opera pubblica. Su ricorso per cassazione
del dirigente, che aveva, tra le altre cose, ritenuto diffamatoria la sua descrizione come un "tangentomane accanito", (espressione, secondo la difesa, ingiuriosa ed esorbitante dai limiti della continenza formale e sostanziale ingenerando la convinzione nel lettore dell'abitualità nel richiedere tangenti), i giudici della terza sezione civile hanno negato valenza diffamatoria all'espressione, rigettando, in quanto infondato, il ricorso del dirigente. Nella parte motiva della sentenza, gli Ermellini hanno infatti precisato che "nell'ambito di una domanda risarcitoria proposta dopo un'asserita diffamazione a mezzo stampa
deve ritenersi correttamente applicato il principio secondo cui l'esercizio del diritto di critica assume necessariamente connotazioni soggettive e opinabili, in particolare quando abbia per oggetto lo svolgimento di pubbliche attività di cui si censurino le modalità di esercizio e le disfunzioni utilizzando un linguaggio volto a sollecitare l'interesse dell'opinione pubblica, avuto riguardo all'epoca dei fatti (cosiddetta "tangentopoli"), laddove valutando l'articolo nel suo insieme e considerando che il contenuto trovava riscontro nella realtà fattuale, il risultato complessivo risulti tale da escludere una ricostruzione volontariamente distorta della stessa, preordinata esclusivamente ad attirare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata".
Consulta testo sentenza n. 6902/2012

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