La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 33062/2003) ha stabilito che l'assenza ingiustificata del medico dell'ASL di turno costituisce reato.
I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che “commette il reato di interruzione di un pubblico servizio il medico dell'Asl addetto a un determinato servizio, il quale, pur essendo di turno, si renda irreperibile nell'intera giornata lavorativa, provocando con la sua assenza la necessità della sostituzione con altro medico addetto ad altro servizio, il cui funzionamento subisce per conseguenza una prolungata sospensione (due ore), non potendo tali inconvenienti non essere stati da lui previsti in esito alla condotta posta in essere ed accettati per l'ipotesi che si verificassero”.
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