Nel condominio di edifici, che costituisce un ente di gestione, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né quindi del potere di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore che vi abbia fatto acquiescenza. Questo è il contenuto della sentenza 4991, depositata il 28 marzo 2012. In particolare, gli Ermellini della seconda sezione civile hanno spiegato che laddove siano in discussione i diritti e le facoltà che si riconnettono al diritto di comproprietà dei condomini sulla parte comune, come ad esempio la delibera inerente l'installazione sull'architrave perimetrale del fabbricato delle insegne per i locali commerciali afferenti al condominio, il giudice di secondo grado è tenuto a riconoscere la legittimazione ad appellare del singolo condomino, in luogo dell'amministratore che era stato parte nel giudizio di primo grado.
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