In tema di
condominio e, in particolare di legittimazione processuale passiva dell'amministratore condominiale, la Corte di Cassazione ha spiegato che i vicini possono citare in causa il solo amministratore per ottenere dal
condominio la
servitù di passaggio veicolare. Il chiarimento arriva dalla seconda sezione civile della Cassazione (sentenza n. 4399, depositata il 20 marzo 2012) secondo cui la
legittimazione passiva dell'amministratore del
condominio, prevista dall'art. 1131 co.
2 c.c. per ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini, senza distinzione tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna, ed in deroga, quindi, alla disciplina applicabile per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi e di litisconsorzio necessario, risponde all'esigenza di rendere più agevole per i terzi la chiamata in giudizio del
condominio. In base a tale norma la
legittimazione passiva dell'amministratore del
condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse contro il
condominio da terzi o anche dal singolo condomino; in tal caso, l'amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all'assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini. In primo grado di tribunale aveva dichiarato l'esistenza del diritto di
servitù di passaggio sia pedonale sia veicolare, acquisito per
usucapione, attraverso l'androne del
condominio. Avverso la
sentenza veniva proposto appello per far rilevare che la
sentenza era stata pronunciata nei confronti di un soggetto (l'amministratore del condominio) che non aveva la
legittimazione passiva rispetto all'azione di riconoscimento della servitù che andava ad incidere sui diritti dei singoli condomini. La Corte d'Appello riteneva che nella fattispecie non fosse integro il
contraddittorio e dichairava la nullità della
sentenza di primo grado. Quando il caso è finito dinanzi alla suprema corte gli ermellini hanno escluso la necessità del litisconsorzio di tutti i condomini.
Per maggiori dettagli è possibile consultare la
sentenza per esteso qui sotto allegata in PDF.