La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 9036 del 19 aprile 2006) ha stabilito che costituisce uso illegittimo della cosa comune l'apertura, da parte di uno dei condomini, praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale con lo scopo di mettere in comunicazione, e quindi creare un accesso, a un'area di proprietà esclusiva dello stesso condomino.
La Corte ha infatti osservato che un'apertura nel muro perimetrale, costituisce comunque una pertinenza del condominio e, di consenguenza, si porrebbe "un peso sul muro perimetrale comune, cedendosi a favore di soggetti estranei al condominio resistente, il godimento di un bene comune".
Precisa infine la Corte che in realtà si costituisce a carico del condominio una servitù "per ottenere la quale è necessario il consenso scritto di tutti i partecipanti al condominio".
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