Dall'analisi dell'art. 19 del T.U. emerge una situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento, dando origine nel contempo al diritto al soggiorno per un motivo che può definirsi di natura umanitaria, in riferimento alla possibilità delle persecuzioni che lo straniero subisca nel caso in cui venga espulso, respinto o rinviato verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione stessa. La disposizione in esame rappresenta un limite all'applicabilità della misura amministrativa dell'espulsione o del respingimento ed ha il suo fondamento nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, che come tali devono essere riconosciuti e garantiti anche agli stranieri. In riferimento al divieto di espulsione o respingimento per motivi umanitari il divieto deve essere ricercato pure nei casi in cui la misura amministrativa esporrebbe lo straniero alla pena di morte, o comunque a pene degradanti e non rieducative. In questo senso si è pronunciata la Corte Europea dei diritti dell'Uomo ribadendo che anche il solo pericolo di imposizione di trattamenti inumani e degradanti è rilevante ai fini della violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti). Afferma inoltre la Corte che l'onere di fornire una prova in ordine alla violazione di un diritto fondamentale, in caso di esecuzione dell'espulsione, spetta all'interessato, non essendo sufficiente l'allegazione di possibili generiche ripercussioni, ne' la semplice possibilità di maltrattamenti come conseguenza di una situazione instabile nel paese di origine (Corte Eur. Dir. Uomo, 5 luglio 2005 – Cass.pen.,2006,730). Più precisamente, occorrono motivi seri e comprovati per credere che l'interessato corra, nel paese di destinazione, un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti unumani e degradanti.
Natura e presupposti del divieto
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