Nei provvedimenti d'urgenza va escluso il periculum in mora "allorchè tra il verificarsi dell'evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare sia decorso un apprezzabile periodo di tempo". E' quanto stabilito dal Tribunale di Ascoli Piceno (ordinanza del 5/8/2003) che, richiamando una decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.3670/97), ha rigettato un reclamo, proposto ai sensi dell'artico 669 terdecies c.p.c., contro un'ordinanza con cui il giudice monocratico aveva a sua volta respinto un ricorso ex art. 700.
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