Il Tribunale di Ascoli Piceno ha di recente disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva di un mutuo, essendo stato superato il limite di finanziabilità

Superamento del limite di finanziabilità e nullità del mutuo

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Con l'ordinanza del 26 gennaio 2021 scaricabile dal sito dello studio legale Alessio Orsini, il Tribunale di Ascoli Piceno ha affermato a chiare lettere che se un contratto di mutuo non rispetta il limite massimo di finanziabilità, lo stesso deve ritenersi integralmente nullo.

Del resto, la norma che prevede tale limite è una norma imperativa di ordine pubblico, "posta a presidio di diritti indisponibili sottesi a superiori interessi pubblici, finalizzati a stimolare la mobilizzazione della proprietà immobiliare e ad agevolare le attività imprenditoriali".

Il valore cauzionale del bene ipotecato

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Per poter valutare il rispetto del limite di finanziabilità che la normativa legale e regolamentare impone per il mutuo fondiario, il giudice, come ricordato nell'ordinanza in commento, deve tenere in considerazione il valore cauzionale del bene ipotecato.

In altre parole, è necessario considerare la prospettiva, concreta e attuale, di negoziabilità dell'immobile.

L'approccio prudenziale va privilegiato

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Per il Tribunale di Ascoli Piceno, più nel dettaglio, la negoziabilità dell'immobile va considerata secondo una prospettiva che, come già chiarito dalla Corte di cassazione nella pronuncia n. 11201 del 2018, deve essere svincolata da considerazioni di carattere speculativo.

Inoltre, a detta del giudice, laddove non sia possibile fare riferimento a un valore di liquidazione, tra le diverse stime possibili occorre privilegiare quella prudenziale.

Si ringrazia l'avv. Alessio Orsini del Foro di Ascoli Piceno per la cortese segnalazione

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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