Caro Zibaldone, non credo ai miei occhi! Domenica girovagavo per il sito istituzionale del Parlamento quando ha attirato la mia attenzione la Legge di conversione del Decreto Legge n.10 del 17 febbraio 2012 che prevede che l'art. 26 della legge di stabilità 2012 (Legge n.183/2011) è abrogato. Soppresso! Evviva! Addio senza rimpianti a sedicenti "misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di Cassazione e alle Corti di Appello". Sono proprio felice, era una trappola assurda che non aveva precedenti in tutta la storia del processo in Italia. Secondo quell'inestricabile matassa ch'è il metodo di legiferare dello Stato in cui ahinoi ci troviamo a vivere, tale legge era stata poi modificata dall'art. 14 del Decreto Legge
212/2011. Incredibile: ha forse prevalso il buonsenso? Ma il meccanismo ad incastro è chiaro. Non dobbiamo più depositare nei sei mesi dall'entrata in vigore (scadeva il 30 giugno 2012) l'istanza di trattazione per scongiurare, limitatamente ai processi meno recenti pendenti in grado di appello e di cassazione, la rinuncia all'impugnazione. Il provvedimento legislativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2012. Ricorderete l'urlo lanciato da Studio Cataldi il 17 gennaio 2012: una legge orrenda scrivemmo. Ora qualcuno mi dovrebbe spiegare quale forma indennitaria troverà lo Stato, una volta riconosciuta per facta concludentia la demenzialità della norma (potevano stabilire di mandare al macero i fascicoli con i numeri dispari: sarebbe stato un criterio meno irrazionale), per chi ha avuto il proprio già anziano processo rimandato SENZA MOTIVO plausibile di sei mesi, un anno, due anni. Sono proprio curioso di sapere se qualcuno agiterà la problematica. Anzi, invito i Colleghi che aspettavano la sentenza
d'impugnazione in tempi brevi e sono incappati in tale infernale congegno di presentare in massa ISTANZA DI ANTICIPAZIONE dell'udienza.
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