In tema di danni causati da cose in custodia (nella fattispecie infiltrazioni di acqua) Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste l'obbligo di risarcimento danni da parte del condominio in favore del proprietario di un magazzino se questi abbia adibito il locale a negozio, modificandone la destinazione. Modificando l'impostazione dei giudici di merito la Corte ha spiegato che la fattispecie andava esaminata sulal base dell'art. 2051 tenendo conto del caso fortuito
e del fatto colposo del danneggiato. Nella parte motiva della sentenza (n. 25239, depositata il 29 novembre 2011) si legge che "la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, il quale può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno". Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha escluso la risarcibilità del danno perchè chi lo aveva richiesto era proprietario di un magazzino seminterrato e tale magazino era stato adibito a negozio pur non avendo adeguato sistema di areazione. La mancanza delle dovute norme di areazione, ha comportato l'aggravarsi delle infiltrazioni
. Il proprietario del locale voleva imputare i danni al condominio in qualità di custode delle parti comuni dell'edificio. Nel corso del giudizio di merito però era emerso che la tecnica utilizzata per la costruzione dell'edificio era idonea per un magazzino ma non per un locale commerciale. Pertanto, il fatto colposo del danneggiato, (individuato dalla corte come fattore causale capace di interrompere qualsiasi collegamento eziologico tra la cosa in custodia (i muri comuni) e l'evento di danno (infiltrazioni di acqua ed umidità) è stato ravvisato nel mutamento di destinazione d'uso del locale seminterrato che da magazzino era stato trasformato in negozio.
Consulta testo sentenza n. 25239/2011

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