Il proprietario del tetto deve costruirlo nel rispetto dell'art. 908 c.c. e, come custode, risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni cagionati

di Valeria Zeppilli - Uno dei principali motivi di danno che può derivare alle abitazioni, si sa, è quello causato dalle infiltrazioni d'acqua.

Le infiltrazioni, infatti, possono compromettere non solo le opere murarie ma anche le condutture e gli impianti. Possono inoltre "limitarsi" a causare umidità e condensa.

Insomma: chi le subisca può trovarsi costretto a esborsare somme anche ingenti per rimediare ai danni subiti.

Cosa fare quindi se, ad esempio, le infiltrazioni provengono dal tetto di un vicino?

La prima azione consigliata è, senza dubbio, quella di contattare il proprietario del tetto per informarlo del problema e di rivolgersi insieme a un tecnico che argini tempestivamente l'infiltrazione ed eviti conseguenze ulteriori rispetto a quelle già verificatesi.

Sarà poi il proprietario a doversi fare carico della messa a norma del tetto e del risarcimento dei danni cagionati dalle infiltrazioni.

Del resto, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, ciascuno è responsabile dei danni cagionati da cose che abbia in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Obbligo del custode, infatti, è quello di eseguire le opere di manutenzione necessarie per evitare che le cose di cui egli abbia la custodia cagionino danni a terzi estranei, come quelli derivanti dalle infiltrazioni.

In argomento è interessante sottolineare che, secondo la giurisprudenza prevalente, "in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'articolo 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito

, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'azione di rivalsa del danneggiante-custode nei confronti dello stesso costruttore" (Cass., sez. III, 30 ottobre 2008, n. 26051).

Pertanto, anche nel caso in cui le infiltrazioni d'acqua derivanti dal tetto del vicino siano conseguenza di un vizio di costruzione dello stesso, sarà comunque al proprietario che ci si dovrà rivolgere per essere risarciti dei danni eventualmente in conseguenza subiti.

Si ricorda a tal proposito che a regolamentare più specificamente la gestione dei tetti è l'articolo 908 del codice civile, il quale, innanzitutto, assegna al proprietario l'onere di costruire i tetti in maniera tale che le acque piovane scolino sul suo terreno e non su quello del vicino.

La medesima norma, poi, precisa che se esistono pubblici colatoi il proprietario deve provvedere a far sì che le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Il tutto in ogni caso nel rispetto dei regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.

Insomma, come detto, è chiaro che in caso di infiltrazioni d'acqua dal tetto del vicino sarà quest'ultimo a doversi fare carico del risarcimento del danno e della messa a norma.

Se non lo farà spontaneamente o dopo essere stato sollecitato stragiudizialmente, l'unica strada percorribile per veder tutelate le proprie ragioni resterà quella di rivolgersi al tribunale civile.

Valeria Zeppilli

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