Cassazione: occorre custodia cautelare in carcere prima del processo per lo stalker assillante
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Cassazione: occorre custodia cautelare in carcere prima del processo per lo stalker assillante

Ancora un chiarimento dalla Corte di Cassazione in materia di stalking. Questa volta Piazza Cavour è stata chiara: occorre il carcere preventivo per lo stalker assillante e recidivo. Secondo gli ermellini e necessario disporre la custodia in carcere anche prima del processo nei confronti di chi non vuole farsi una ragione della fine della relazione e comincia a perseguitare l'ex compagno. I giudici di piazza Cavour così hanno convalidato una misura cautelare disposta nei confronti di una giovane donna residente nella provincia di Milano ed hanno chiarito che quando ci sono casi di stalker recidivi e assillanti non e' sufficiente l'applicazione degli arresti domiciliari, neppure a casa dei genitori. E non basta neppure inibire l'uso di strumenti elettronici attraverso i quali potrebbe commettersi stalking. Nel caso di specie la donna aveva avuto una relazione con un coetaneo che poi era finita. Ne era derivato un desiderio di vendetta nei confronti dell'ex ragazzo, della famiglia e della nuova fidanzata. Come ricostruisce la Corte (Sentenza n. 44133/2011) la donna che si era vista respingere aveva iniziato a inviare a tutta la famiglia e-mail minacciose, sms anche di notte ed aveva pubblicato annunci su siti internet con fotografie, indirizzi e numeri telefonici delle vittime.

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Il Tribunale del riesame di Milano aveva applicato la custodia cautelare nei confronti della 30enne con l'accusa di stalking. Inutile il ricorso della difesa della ragazza volto alla sostituzione, in attesa del processo, della misura cautelare in carcere con quella dei domiciliari presso l'abitazione dei genitori previa inibizione di telefoni e mezzi telematici. Piazza Cavour ha deciso per la tolleranza zero e, respingendo il ricorso, ha evidenziato che "l'adeguatezza della misura carceraria e, per contro, l'inidoneita' dalla contenzione domiciliare proposta in alternativa, sono state oggetto di esauriente argomentazione, fondata per un verso sulle descritte caratteristiche di compulsivita' della condotta, e per altro, su elementi specificamente attinenti alla capacita' inibitoria del domicilio indicato, quali il sequestro presso quella stessa abitazione di materiale informatico riferibile alla condotta contestata". A suggerire la necessita' della detenzione in carcere, gli 'ermellini' indicano anche "la prosecuzione" dello stalking "successivamente al sequestro", e "dati piu' in generale rappresentativi della refrattarieta' dell'indagata ad interventi dissuasivi, come l'essere state gia' presentate nei confronti della stessa analoghe denunce da precedente fidanzato".


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