In caso di cartella esattoriale illegittima su un tributo locale, Equitalia deve farsi carico delle spese processuali insieme al Comune. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte con sentenza n.23459 depositata il 10 novembre 2011. Secondo la ricostruzione della vicenda, il Tribunale di Roma aveva accolto l'appello proposto da un contribuente nei confronti di Equitalia e del Comune di Roma avverso la sentenza del giudice di pace
della stessa città e, in riforma di quest'ultima sentenza, aveva dichiarato la nullità della cartella esattoriale impugnata, condannando la citata Equitalia, in solido con il Comune di Roma, alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. Su ricorso per cassazione proposto da Equitalia, al fine di ottenere l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla disposta condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi della controversia, la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha spiegato che "secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (…), la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati (…). "La statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito - ha aggiunto la Corte - è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 c.p.c., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea, mentre in ogni altro caso e, in particolare, ove il giudice, pur se in assenza di qualsiasi motivazione, le abbia poste a carico del soccombente, anche disattendendone l'espressa sollecitazione a disporne la compensazione, la statuizione è insindacabile in sede di legittimità, stante l'assenza di un dovere del giudice di motivare il provvedimento adottato, senza che al riguardo siano configurabili dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 111 Cost".
Consulta testo sentenza n. 23459/2011

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