Testo del Decreto 22 settembre 2011 - Concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario
Decreto 22 settembre 2011 - Concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario
(pubblicato nella G.U. n. 86 del 28 ottobre 2011 - 4a serie speciale - concorsi)
IL MINISTRO
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all’estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché recante delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la nuova disciplina dell’accesso in magistratura e successive modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 6 aprile 2011
DECRETA
Art. 1
Posti messi a
concorso
E’ indetto un concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
al concorso
Per essere ammesso al concorso é necessario che l'aspirante:
- sia cittadino italiano;
- abbia l'esercizio dei diritti civili;
- sia di condotta incensurabile;
- sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
- sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
- non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio previste
come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie:
- magistrati amministrativi e contabili;
- procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
- coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
- laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
- sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.
Art. 3
Domanda di ammissione,
termine per la presentazione e modalità
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata o spedita
entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale,
concorsi ed esami.
La domanda telematica di partecipazione al concorso deve
essere redatta compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet del
Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi,
esami, assunzioni.
La procedura di compilazione ed invio telematico
deve essere completata entro il termine di scadenza del bando.
Il modulo è
disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso.
Allo scadere del termine
suddetto, il sistema informatico non permetterà più l’accesso e l’invio del
modulo.
Dopo aver completato la procedura di inserimento dei dati ed
inviato il modulo, il sistema informatico notifica l’avvenuta ricezione della
domanda di partecipazione, fornendo un file (“ricevuta in formato pdf”) che
contiene il codice identificativo, comprensivo del codice a barre, attribuito
dal sistema; tale codice deve essere stampato e conservato a cura del candidato,
nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.
Il candidato deve stampare la domanda (contenuta nel file
“domanda in formato pdf”), firmarla e recarsi entro il termine di scadenza del
bando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario è
residente, per la validazione a cura del funzionario preposto; in alternativa,
può, entro lo stesso termine, spedire la domanda, debitamente firmata, alla
Procura suddetta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Le domande
presentate per la validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o
modifiche rispetto a quanto inserito telematicamente.
Non sono
ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state
presentate o spedite oltre il termine indicato nel comma precedente.
I
candidati residenti all’estero possono presentare o spedire la domanda
all’autorità consolare competente o alla Procura della Repubblica di Roma; i
candidati aventi temporaneamente dimora fuori del territorio dello Stato,
possono presentare o spedire la domanda alla Procura di residenza.
Per le
domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data
risultante dal timbro apposto dall’Ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
- il proprio cognome e nome;
- la data e il luogo di nascita;
- il codice fiscale;
- di essere cittadini italiani;
- di avere l’esercizio dei diritti civili;
- di essere di condotta incensurabile;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari;
- di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
- di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui aspirano;
- se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria;
- il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
- i numeri telefonici di reperibilità;
- il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza (indicando, altresì, fax ed e.mail, se disponibili). In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza;
- l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;
- l’eventuale precedente prima laurea, l’Università dove è stata conseguita e la data del conseguimento;
- la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, lettera g, nn. 1 – 10;
- la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.
In calce alla domanda l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso,
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi della
normativa vigente.
Alla domanda devono essere allegate le fotocopie di un
documento di riconoscimento e del codice fiscale nonché una fotografia formato
tessera.
Il fac-simile del modello di domanda è allegato al presente decreto.
Ogni cambiamento di indirizzo e/o di recapito deve essere comunicato per
posta al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati -
Ufficio III Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma, ovvero anche solo via fax
(06/68897783).
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni ovvero nel caso in cui
le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta
indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4
Cause di esclusione dal
concorso
Non sono ammessi al concorso:
- coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;
- coloro le cui domande di partecipazione sono state presentate o spedite oltre il termine di scadenza del bando;
- coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l'annullamento di una prova da parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
- coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino, secondo il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, di condotta incensurabile.
Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell’aspirante si considerano non presentate.
Il Consiglio Superiore
della Magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o più concorsi
successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia
stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad
utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al concorso
per ciascun candidato è deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura,
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in
magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.
Art. 5
Prove
concorsuali
L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova
scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su:
- diritto civile;
- diritto penale;
- diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura
civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto
amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e
fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h.
diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l.
elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m. colloquio
su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e
tedesco.
Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall’art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6
Commissione
esaminatrice
La commissione di esame é nominata con decreto del Ministro della Giustizia,
previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni
antecedenti l’inizio della prova scritta, ed é composta da un magistrato il
quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede,
da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di
professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di
insegnamenti nelle materie oggetto di esame e da tre avvocati iscritti all’albo
speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.
Non possono
essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli
avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano
prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di
preparazione al concorso per magistrato ordinario.
Nel caso in cui non sia
possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio
Superiore della Magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato
il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro
che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre
concorsi.
Il presidente della commissione e gli altri componenti possono
essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i
professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della
cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
Con
decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore
della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono
nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle
lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale.
Le attività di
segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da
personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Ministero della
Giustizia e sono coordinate dal titolare dell’Ufficio competente per il
concorso.
Art. 7
Diario delle prove
scritte
Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente la
disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami –, del 30 marzo 2012 e
sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
Nella stessa
Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia verrà data notizia
di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle
prove di esame.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, senza
alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo
svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento delle prove
medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e del codice
identificativo.
Art. 8
Candidati ammessi alle prove
orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di
punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano
conseguito l'ammissione alla prova orale è data comunicazione, con l'indicazione
del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di
quello in cui devono sostenere detta prova.
Conseguono l'idoneità i candidati
che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un
giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e
comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti.
Non sono ammesse frazioni di punto.
Art. 9
Termini per la produzione
dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere
posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il
possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate
dalla fotocopia di un documento di identità, devono essere presentati, a pena di
decadenza, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati
–Ufficio III Concorsi - via Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il giorno in cui il
candidato sostiene la prova orale.
Art. 10
Titoli di preferenza a
parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di merito, sono preferiti:
- gli insigniti di medaglia al valor militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia;
- i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- gli invalidi e i mutilati civili;
- i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza é determinata:
- dal numero dei figli a carico;
- dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;
- dalla minore età.
Art. 11
Graduatoria dei concorrenti
dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale
dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di parità, delle disposizioni
generali vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi
di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per
magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che é
immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio Superiore della
Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della Giustizia.
Il
Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria e delibera la
nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di
approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal
Ministro della Giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La
graduatoria é pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro
il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti
di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni,
previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.
Art. 12
Nomina a
magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono
classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso
ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari in
tirocinio nei limiti dei posti messi a concorso e nei tempi, anche diversi,
consentiti dall’art. 9, commi 5 e 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché dagli artt. 16 e 37,
comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.
I provvedimenti
di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per
ricusazione del visto di legittimità da parte dell'organo di controllo.
Art. 13
Termini
per la presentazione dei documenti di rito
Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso presentando i documenti di rito richiesti con l'invito ad assumere servizio.
Art. 14
Trattamento dei dati
personali
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della
Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi -, per le
finalità di gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di
lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I predetti
dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui
all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di
cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione
Generale dei Magistrati – Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento.
Il
responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del suddetto
Ufficio III Concorsi.
I risultati delle prove scritte e la graduatoria
finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero della Giustizia, alla
voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.
Roma, 22 settembre 2011
IL MINISTRO
Nitto Francesco
Palma




