La Corte Costituzionale, con sentenza n. 38/2002, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa sul risarcimento dei danni da vaccinazioni ma ha bacchettato il legislatore
La Corte Costituzionale (sentenza n. 38 del 06/03/2002) ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale in merito alla normativa che stabilisce i criteri di determinazione del risarcimento dei danni provocati dalle vaccinazioni antipolio (artt. 2, comma 7 e 4 comma 4 legge n. 210 del 1992 e successive integrazioni).

Il rimettente aveva sostenuto la violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, per il fatto che la legge non prevede, per i casi più gravi, la corresponsione dell'assegno di «superinvalidità» (di cui alla tabella E allegata al d.P.R. n. 834 del 1981) e non consente alla commissione medica ospedaliera di applicare al danneggiato la medesima tabella per il caso di danno alla salute derivante da vaccinazione obbligatoria antipolio.

I Giudici della Corte, hanno però riconosciuto che, a prescindere dalla costituzionalità, il Legislatore non ha adottato criteri adeguati per far fronte al cosiddetto giusto risarcimento.


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