Nel decidere su una domanda di risarcimento avanzata da un soggetto colpito da poliomielite dopo la vaccinazione antipolio non si può escludere il nesso perché la letteratura ne esclude la potenziale pericolosità

Causalità specifica tra vaccino e malattia

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Sbaglia la Corte di merito a non approfondire il nesso di causa tra il vaccino e i danni lamentati dal soggetto vaccinato che dopo paralisi, interventi e cure, è stato dichiarato invalido al 100%.

Non è sufficiente che le leggi di copertura scientifica abbiano escluso la dannosità potenziale del vaccino anche perché in diversi soggetti ha provocato la malattia. E' necessario andare oltre e verificare la sussistenza di una causalità specifica in base a quanto emerso dalla documentazione probatoria.

Questa l'interessante precisazione contenuta nella sentenza della Cassazione n. 34027/2022 (sotto allegata).

Poliomielite dopo il vaccino antipolio

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Un uomo ricorre in giudizio per chiedere i danni al Ministero competente derivanti dall'aver contratto la poliomielite dopo la vaccinazione antipolio.Lo stesso narra di essere rimasto paralizzato dopo che, nel luglio del 1960, a soli due anni di età, ha ricevuto le dosi del vaccino contro la poliomielite.

Nel corso degli anni lo stesso è stato sottoposto a trattamenti, interventi chirurgici e cure di ogni tipo, ma nel 1986 gli è stata riconosciuta l'invalidità del 100% e in seguito si sono manifestati sintomi pesanti a carico del cuore, fino a quando, nel 2009, dopo attenti esami, è stato accertato che la sua condizione deve considerarsi una conseguenza del vaccino e che quello a lui somministrato è stato sospeso negli Stati Uniti perché in caso di errato dosaggio aveva provocato casi di poliomielite.

Il Tribunale nel 2014 accoglie la domanda risarcitoria e condanna il Ministero, ma in sede di appello la decisione veniva riformata perché per la Corte, all'epoca della somministrazione, la pericolosità del vaccino somministrato all'attore non era nota né conoscibile.

Un vaccino "sicuro" per la letteratura può essere dannoso

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Parte soccombente si attiva in sede di Cassazione, che accoglie i primi due motivi del ricorso, rinviando alla Corte di appello anche per procedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Trattandosi di motivi argomentati in modo coincidente la Cassazione li tratta e li accoglie congiuntamente, rilevando che la Corte si è discostata dalla decisione di primo grado, ma non ha valutato autonomamente la vicenda per accertare se, esclusa la pericolosità del vaccino, per la sua potenzialità di provocare danni in astratto, ha comunque e nel caso concreto, provocato la paralisi lamentata perché parte di un lotto con prodotto o confezionato in modo corretto o perché magari non doveva essere somministrato per altre ragioni.

La Corte non ha indicato in conclusione le ragioni per le quali non ho ritenuto provato il nesso di causa tra il vaccino e i danni lamentati dal ricorrente.

La Cassazione ricorda inoltre che la Corte di Giustizia UE "ha ritenuto che la mancanza della prova scientifica della dannosità di un vaccino non può impedire l'individuazione processuale di un nesso di causalità tra l'inoculazione del farmaco e l'insorgere della malattia, dovendo il giudice investito della causa valutare scrupolosamente il quadro indiziario fornito dalla parte danneggiata per stabilire, nel caso specifico, l'eventuale inferenza tra la somministrazione del farmaco e l'evento lesivo".

Scarica pdf Cassazione n. 34027/2022

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