La Suprema corte ha ribadito l'inesistenza di un nesso causale tra vaccini e autismo e ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un padre

di Gabriella Lax - La Corte di Cassazione nega, ancora una volta, qualsiasi legame tra autismo e vaccinazioni. Così la sentenza n. 19699 del 2018 di ieri (sotto allegata) nega l'indennizzo ad un uomo che aveva reputato che il figlio si fosse ammalato a causa della vaccinazione obbligatoria somministrata nel 2001.

Autismo e vaccinazioni, per la Cassazione non c'è nesso

La pronuncia della Suprema corte nei confronti dell'uomo fa seguito ad altre pronunce dei giudici di merito, in particolare il tribunale e Corte d'appello di Napoli, che avevano respinto l'istanza del genitore. Per la Cassazione «Non è configurabile nesso causale» tra la malattia e la vaccinazione. Il padre aveva fatto ricorso chiedendo un indennizzo al ministero della Salute e alla Regione Campania, contestando la decisione della Corte d'Appello, che aveva negato la correlazione e l'indennizzo, a causa, secondo l'uomo «dell'errata comprensione della problematica» ed inoltre «della mancata valutazione degli studi scientifici».

La relazione del consulente tecnico già presa in esame dal giudice di merito di secondo grado aveva considerato lo stato della letteratura scientifica in materia, che qualifica di incidenza non comune o rara le reazioni avverse a carico del sistema nervoso ai vaccini somministrati. In considerazione poi al caso di specie le caratteristiche non consentivano di ritenerle ipotizzabili, prendendo in esame la risonanza magnetica dell'encefalo che, anche ad anni di distanza, era negativa. Ancora, non c'era stato alcun ricovero o visite relative a reazioni allergiche ai vaccini, infine la diagnosi di sindrome autistica era arrivata solo a due anni di distanza. A sfavore dell'istanza gioca il fatto che l'autismo è, ancora oggi, una patologia complessa, dall'origine sconosciuta. Secondo la Cassazione si tratta «di complesse malattie la cui origine è ancora ignota e la ricerca di fattori ulteriori e diversi rispetto al patrimonio genetico è oggetto di studio della ricerca scientifica».

Dunque per la sentenza non esiste «plausibilità biologica» di relazione tra la vaccinazione ed il manifestarsi della malattia. Col rigetto del ricorso l'uomo pagherà anche le spese legali.

Cass-19699-2018

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