La Cassazione 5877/2004 ha rigettato il ricorso di due coniugi avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva loro comminato una sanzione amministrativa per non aver sottoposto il proprio figlio minore alle vaccinazioni obbligatorie
Richiamando l'orientamento della Corte Costituzionale in mat, la Cassazione ha rigettato il ricorso di due coniugi avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva loro comminato una sanzione amministrativa per non aver sottoposto il proprio figlio minore alle vaccinazioni obbligatorie. Secondo la Cassazione, le leggi che prevedono le vaccinazioni obbligatorie (antiepatite B, antipolio, antidifterica e antitetanica) sono finalizzate alla tutela della salute collettiva e la loro compatibilità con il precetto costituzionale di cui all'art. 32 Cost. postula, come precisato in altre pronunce, il contemperamento tra i valori, ivi contemplati, del diritto alla salute della collettività e del diritto alla salute del singolo, sicché l'eventuale introduzione di una disciplina normativa puntuale e specifica, a tutela di quest'ultimo, la quale imponga la obbligatorietà di accertamenti preventivi idonei a ridurre, se non ad eliminare, il rischio sia pure percentualmente modesto di lesioni all'integrità psico fisica dell'individuo per complicanze da vaccino, potrebbe realizzarsi solo attraverso un corretto bilanciamento tra entrambi i detti valori, implicante ineludibilmente l'intervento del legislatore. (Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 24 marzo 2004, n.5877: Omessa sottoposizione del figlio minore a vaccinazioni obbligatorie - Sanzioni amministrative - Ammissibilità).
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