Con la sentenza n. 866/2011, il Tar della Regione Sardegna, in tema di espulsione amministrativa, ha stabilito che è del giudice ordinario e non del giudice amministrativo la giurisdizione in caso di impugnazione del provvedimento emanato dal Questore, (ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, d.lg. n. 286 del 1998), di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, data l'impossibilità di disporre il trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione. Secondo i giudici amministrativi di primo grado della seconda sezione che hanno citato diverse sentenza in merito (cfr. T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 26 maggio 2009 , n. 452; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 22 marzo 2007 , n. 2714; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 10 aprile 2006 , n. 1148; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 18 dicembre 2006 , n. 4129; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 18 novembre 2008 , n. 3587), la controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l'ordine di allontanamento emesso dal Questore costituisce un atto strumentale all'esecuzione dell'espulsione. Dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, infine, i giudici hanno poi precisato che, in virtù del principio della cd. translatio iudicii (Corte Cost. 77/2007 e Cass. 4109/2007, art. 11 codice del processo amministrativo), la parte ricorrente, nel termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza, può riassumere il giudizio innanzi al giudice ordinario al fine di salvaguardare gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta in questa sede.
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