Con la sentenza n. 30187, depositata il 28 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che se l'imputato è stato assolto dal delitto di ingiuria ad opera del Giudice di pace, con la connessa esclusione della condanna alla pena pecuniaria, il giudice dell'appello (attivato dalla parte civile) non può pronunciarsi con riferimento alla responsabilità penale ma dovrebbe soltanto conoscere incidenter tantum della medesima al fine della responsabilità civile dell'imputato. I giudici della quinta sezione penale hanno infatti spiegato che, dopo le modificazioni introdotte dall'articolo 6 della legge 46/2006 all'articolo 576 Cpp, la parte civile ha facoltà di proporre appello agli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudizio di primo grado. E il principio deve essere affermato in particolare davanti al giudice di pace con ricorso immediato, atteso che la regola generale dettata dall'articolo 576 Cpp è applicabile anche al processo davanti al magistrato onorario in virtù dell'articolo 2 del D.lgs 274/00.
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