Si configura illecito da concorrenza sleale per imitazione servile, quando la "ripetizione del particolare formale del prodotto altrui, abbia come obiettivo o scopo quello di confondere il mercato". Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.8984 del 5 giugno 2003) sottolineandone la differenza con l'illecito brevettuale, che al contrario, si realizza "ancorchè la forma ripetuta venga accompagnata da segni tali da rendere disguibili le origini dei prodotti".
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Bancarotta di gruppo, falso in bilancio e responsabilità omissiva dei sindaci
- Cosa resta di Schengen dopo che 50mila persone hanno varcato la frontiera in 24 ore
- Patrocinio gratuito: l’indennità di accompagnamento non fa reddito
- Negoziazione assistita: l’invito va notificato all’avvocato
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto




