In tema di rapporti fra paziente e medico, una volta dimostrato il contratto o il contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di inadempienze specifiche idonee a provocarli, grava sulla controparte dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che non ha determinato il danno lamentato. È questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15993/2011 depositata il 21 luglio scorso. Nella parte motiva della sentenza i giudici della terza sezione civile spiegano che lo sforzo probatorio dell'attore può dunque non spingersi oltre la deduzione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso o che l'inesatto adempimento non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.
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