Al coniuge affidatario dei figli non spetta la casa delle vacanze in quanto rileva solo l'abitazione “principale” ovvero l'abitazione in cui si svolgeva la via della famiglia. A dirlo è una recente sentenza della Cassazione (la n. 14553) depositata il 4 luglio 2011. In particolare, i giudici di legittimità hanno spiegato che “la casa usata per le vacanze non può essere assegnata dal giudice al
coniuge affidatario dei figli. Infatti, al fine dell'assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorchè essa era unita, ed inoltre che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica”.
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