Con la sentenza n. 18273 depositata il 10 maggio 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che non è punibile il tentativo di estorsione del figlio in danno della madre. Secondo i giudici di legittimità della seconda sezione penale, ai sensi dell'art. 649 del codice penale, tale fatto non è punibile. L'articolo in questione prevede infatti che “non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno”, nel caso di specie il riferimento è al reato di estorsione, previsto dall'art. 629 c.p., (reati contro il patrimonio). Se non viene usata violenza, tale comportamento non può essere punito in quanto l'art. 649, esclude la punibilità se il reato è commesso in danno della madre o del padre, della moglie e del marito, di fratelli e sorelle purché siano però conviventi della persona offesa dal reato. Così, in seguito al ricorso di un uomo, condannato anche in appello a 2 anni di reclusione, la Corte di Cassazione ha spiegato che è punibile tale fattispecie solo se viene usata violenza fisica in senso tecnico e specifico. Tale violenza, secondo i giudici di Piazza Cavour, non può essere confusa con la semplice minaccia o con la violenza psichica in quanto è necessaria l'energia sopraffattrice verso una persona per integrare il reato in questione.
Con la sentenza n. 18273 depositata il 10 maggio 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che non è punibile il tentativo di estorsione del figlio in danno della madre
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