Chiudere ex moglie e figli in casa perché non si accetta la separazione integra reato di violenza privata. Esclusa la non punibilità per tenuità del fatto

di Annamaria Villafrate - Integra reato di violenza provata chiudere ex-moglie e figli in casa perché non si accetta la separazione. Queste le conclusioni della sentenza n. 15658/2019 della Cassazione (sotto allegata) che, dopo aver ribadito l'impossibilità in sede di legittimità di poter esprimere un nuovo giudizio di merito ha accolto la ricostruzione dei fatti operata dal giudice d'appello. Il Giudice di secondo grado infatti, con una motivazione logica e coerente, ha confermato la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale. All'ex marito non è applicabile né l'attenuante della provocazione, così come non se ne può escludere la punibilità. La costrizione in casa per un certo tempo di ex moglie e figli, di cui uno piccolo e il fatto che tale condizione sia stato interrotta solo per l'intervento delle forze dell'ordine integra infatti il reato di violenza privata.

La vicenda processuale

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La Corte d'Appello conferma la condanna a carico dell'imputato, condannato alla pena della reclusione di sei mesi per violenza privata

in danno dell'ex-coniuge e dei figli, chiusi a chiave nella casa familiare in cui vivevano insieme ai figli. In primo grado il Tribunale aveva deciso di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di lesioni per remissione di querela della ex moglie e lo aveva assolto per insussistenza del reato omissione di soccorso relativamente all'illecito penale suddetto. Ricorre in Cassazione l'imputato per aver escluso il giudice d'appello la sussistenza della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto.

Chiudere ex moglie e figli in casa integra il reato di violenza privata

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La Cassazione respinge il ricorso dell'imputato ritenendolo infondato. La Corte precisa che il giudizio sulla "tenuità del fatto" prevista dall'art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, la quale deve tenere conto, come richiesto dall'art 131 bis c.p le modalità della condotta, il grado di colpevolezza desumibile dalle stesse, la misura del danno che ne è derivato e il pericolo patito dalla persona offesa.Ricostruzione fattuale che non può essere svolta in sede di legittimità, ma che è stata compiuta esaustivamente in appello che, alla luce dalla valutazione complessiva dei fatti ha escluso, al termine di un compiuto ragionamento logico, la sussistenza della tenuità del fatto.

Il giudice d'appello ha infatti ritenuto sussistente nel caso di specie "l'intento inequivoco dell'imputato di tenere la ex-moglie e i figli minorenni, contro la loro volontà, richiusi nella abitazione coniugale, tanto che solo la fuga della persona offesa, l'allarme dato ai carabinieri e l'intervento delle forze dell'ordine riuscivano a far sì che questi consegnasse le chiavi per consentire al suo nucleo familiare di uscirne liberamente." Motivo per il quale ha ritenuto corretto escludere altresì l'attenuante della provocazione di cui all'art 62, n. 2) c.p, considerato che l'unico movente della condotta dell'imputato è da ricondurre alla mancata accettazione della separazione, evidenziando come il reato è stato commesso anche in danno dei figli.

Esclusa la non punibilità per tenuità del fatto

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La Corte ha inoltre escluso la non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto dopo aver valutato i seguenti elementi:

  • la durata dello stato di costrizione;
  • il fatto che la violenza sia stata esercitata anche nei confronti dei figli minori, di cui uno di tenera età;
  • e infine che solo l'intervento delle forze dell'ordine è riuscito a porre fine tale stato di costrizione.

Elementi che hanno fatto ritenere correttamente alla corte d'Appello di non poter concludere per un giudizio di "non particolare tenuità."

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