La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 4033/03) ha affermato che i beni in regime di comunione legale possono essere venduti da uno solo dei coniugi anche senza il consenso dell'altro. L'altro coniuge però, precisano i giudici di Piazza Cavour, può opporsi chiedendo la reintegrazione della comunione. Più precisamente, la sentenza chiarisce che la comunione legale tra i coniugi è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono titolari di un diritto avente ad oggetto i beni che ne fanno parte e dalla quale sono esclusi gli estranei. Ne consegue che uno dei coniugi può disporre del bene anche senza il consenso dell'altro, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di opporsi e di chiedere la reintegrazione della comunione, se si tratta di beni mobili, e di agire per l'annullamento dell'atto, se si tratta di atti dispositivi di beni immobili comuni.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 4033/03) ha affermato che i beni in regime di comunione legale possono essere venduti da uno solo dei coniugi
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