La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 11467/2003) ha affermato che in caso di annullamento del matrimonio, la comunione legale si scioglie, ma la divisione dei beni tra i coniugi deve avvenire in parti uguali. La Suprema Corte ha sul punto chiarito che il regime patrimoniale legale, pur dopo l'avvenuto scioglimento della comunione, non si trasforma, di per sé, in comunione ordinaria e non soggiace alla relativa disciplina. Tale regola vale anche per la divisione dei beni comuni, che deve essere effettuata necessariamente in parti uguali, anche alla luce dell'inderogabilità convenzionale delle norme relative all'uguaglianza delle quote nella comunione legale.
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