Clausole vessatorie: l'atto notarile non esclude la tutela del consumatore

Clausole vessatorie: l'atto notarile non esclude la tutela del consumatore

La Corte d'Appello di Palermo chiarisce che la presenza del notaio non prova la trattativa individuale delle clausole vessatorie: resta a carico del professionista dimostrarla

La stipula di un contratto mediante atto pubblico notarile non è sufficiente a dimostrare che le clausole siano state realmente negoziate tra le parti. Lo ha precisato la Corte d'Appello di Palermo, sezione III, con la sentenza n. 1484 del 27 maggio 2026.

La forma dell'atto pubblico non elimina i controlli

Secondo i giudici, in linea generale le clausole contenute in un contratto redatto per atto pubblico non rientrano tra quelle predisposte unilateralmente ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile e, quindi, non richiedono una specifica approvazione per iscritto. Tuttavia, quando è coinvolto un consumatore, trova applicazione la disciplina prevista dal Codice del Consumo.

La trattativa deve essere concreta ed effettiva

L'articolo 34 del d.lgs. n. 206/2005 impone al professionista di dimostrare che le clausole siano state oggetto di una vera trattativa. Tale negoziazione deve essere individuale, seria e sostanziale, consentendo al consumatore di incidere realmente sul contenuto del contratto.

La mancanza di una trattativa effettiva può infatti comportare l'applicazione delle norme a tutela del consumatore contro le clausole vessatorie.

Chi deve fornire la prova

Il consumatore che agisce in giudizio deve provare l'esistenza dei presupposti per contestare la clausola, mentre spetta al professionista dimostrare che vi sia stata una negoziazione concreta. Questo criterio sull'onere della prova vale non solo per i contratti standardizzati, ma anche per quelli predisposti per singole operazioni.

Il ruolo di notaio e altri professionisti

La circostanza che il testo contrattuale sia stato redatto da un notaio, da un avvocato o da un commercialista non esclude automaticamente la disciplina consumeristica. La tutela può venir meno soltanto se il consumatore ha avuto la possibilità effettiva di modificare o integrare il contenuto del contratto.

La decisione

La Corte d'Appello di Palermo ha quindi affermato che la stipula davanti al notaio, di per sé, non prova l'esistenza di una trattativa individuale. Di conseguenza, il professionista resta tenuto a dimostrare che le clausole contestate siano state realmente discusse e concordate con il consumatore.



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