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Cinque per mille: elenchi aggiornati

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi di chi vuole beneficiare del 5x1000. Per i ritardatari termini prorogati al primo ottobre 2018


di Annamaria Villafrate - Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sono stati pubblicati i tre elenchi aggiornati (sotto allegati) degli enti di ricerca, di volontariato e delle associazioni sportivo dilettantistiche che hanno fatto domanda d'iscrizione dopo i termini ordinari del 7 maggio e del 30 aprile 2018. Gli ultra ritardatari possono presentare domanda telematicamente fino al primo ottobre. Stesso termine anche per chi non ha presentato la dichiarazione sostitutiva, ai quali è chiesto il versamento di 250,00 euro tramite il modello F24 nel rispetto dell'art 2, comma 2 DL n. 16/2012.

Cinque per mille: pubblicati gli elenchi aggiornati

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati i tre elenchi aggiornati di coloro che hanno fatto domanda per beneficiare del contributo del 5X1000 dopo i termini ordinari di scadenza:

Cinque per mille: per i ritardatari tempo fino all'1 ottobre

L'Agenzia delle Entrate comunica però che, coloro che non sono iscritti negli elenchi permanenti e che non hanno presentato domanda entro il termine del 7 maggio 2018, hanno tempo fino al primo di ottobre, per farlo telematicamente.

Stessa scadenza anche per inviare la dichiarazione sostitutiva da parte:

tutti tenuti a versare 250,00 euro compilando il modello F24, indicando come codice tributo 8115.

A stabilirlo, il comma 2 del'art. 2 del DL n. 16/2012, secondo il quale: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:

a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;

c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista".

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Data: 10/08/2018 09:00:00
Autore: Annamaria Villafrate