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Pubblicità del fondo patrimoniale  

Le annotazioni e le trascrizioni relative al fondo patrimoniale: guida al regime di pubblicità del fondo patrimoniale


Regime di pubblicità fondo patrimoniale

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La costituzione del fondo patrimoniale segue un doppio regime di pubblicità con finalità diverse, cui sono onerati, da un lato, i coniugi con l'annotazione nei registri dello stato civile e la trascrizione nei pubblici registri; dall'altro, i creditori con la consultazione dei registri mobiliari o immobiliari e di quelli dello stato civile.

Annotazione nei registri dello stato civile

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Per essere opponibile ai terzi, invero, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio e indicare, a mente dell'art. 162 c. 4 c.c., la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti. Del pari, ai sensi dell'art. 163 c. 3 c.c., devono essere annotate a margine anche le modifiche al fondo patrimoniale e ogni altro atto con il quale le parti convengano di conferire nuovi beni al fondo. L'annotazione, in particolare, va richiesta ex art. 34-bis disp. att. c.c. a cura del notaio rogante entro trenta giorni dalla stipula dell'atto. La finalità perseguita dall'ordinamento mediante tale adempimento è quella dichiarativa, di talché, in assenza dell'annotazione, l'esistenza del fondo patrimoniale non può essere opposta neppure ai terzi che ne abbiano avuto eventuale conoscenza dai registri immobiliari (cfr. Cass. SS. UU. n. 21658/2009).

Trascrizione nei pubblici registri

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L'atto costitutivo del fondo è altresì soggetto a trascrizione, in adempimento al disposto degli artt. 2643, 2645 e 2683 c.c., quando abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati. Infatti, soltanto in seguito alla trascrizione dell'atto di acquisto risultano inefficaci nei confronti dei coniugi primi trascriventi le ulteriori trascrizioni ed iscrizioni, ancorché riferibili a diritti acquisiti precedentemente la prima trascrizione.

I coniugi, inoltre, in caso di conferimento al fondo di beni immobili o beni mobili registrati anche successivamente alla sua costituzione, devono avere cura di trascrivere l'atto ai sensi dell'art. 2647 c.c., in modo di potersi giovare del vincolo reale di inespropriabilità sugli stessi. Tale adempimento assolve alla ratio della pubblicità-notizia dello stesso vincolo, rendendolo conoscibile ai terzi che vantano un titolo incompatibile.

Se il conferimento dei beni al fondo patrimoniale è avvenuto per mezzo di disposizione testamentaria, invece, deve provvedere alla trascrizione del vincolo il conservatore che cura d'ufficio anche la trascrizione dell'acquisto mortis causa.

Nel caso di conferimento di titoli di credito, infine, la pubblicità del vincolo si realizza mediante annotazione sullo stesso titolo.

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Data: 14/03/2017 12:00:00
Autore: Laura Bazzan