Nel caso in cui l'infedeltà della dichiarazione derivi dalla questo stesso atto senza necessità di porre in essere ulteriori attività, l'ufficio può rettificare l'Iva senza fare nessuna indagine. È questo il principio di diritto messo nero su bianco nella sentenza n. 4627 depositata il 25 febbraio 2011. in particolare, su ricorso proposto da un contribuente che si era visto notificare la rettifica Iva senza istruttoria da parte dell'Amministrazione finanziaria, la Corte ha precisato che "l'art. 6 della legge n. 241 del 1990 nulla ha immutato in proposito, anzi è del tutto sovrapponibile alla disposizione in parola (D.p.r. 26-10-1972, n. 633, art. 54), in quanto impone in via generale l'accertamento dei fatti mediante il compimento degli atti all'uopo necessari, per cui, ove non sia necessario alcun atto ulteriore al semplice esame dell'operato del contribuente, non si fa luogo ad atti istruttori che nella specie sarebbero inutili anche ai fini del diritto di difesa del soggetto interessato".

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