La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 3227 del 10 febbraio 2011, ha riconosciuto, sulla base dell'anamnesi lavorativa e patologica e alla stregua dei più recenti studi epidemiologici, la possibile stretta correlazione tra l'esposizione al fumo passivo e i sintomi respiratori cronici. Il caso di specie vede protagonista un lavoratore, geometra dipendente di un Comune, che per oltre trent'anni aveva lavorato, per circa cinque ore il giorno, in un locale non areato e aperto al pubblico, insieme ad altro collega fumatore. Il giudice di prime cure aveva escluso che vi fossero elementi sufficienti per ricondurre all'esposizione al fumo passivo, durante l'attività lavorativa, le patologie polmonari riscontrate; di contrario avviso la Corte d'appello che, riformando la statuizione di primo grado, dichiarava il diritto del lavoratore alla costituzione
della rendita per inabilità permanente del 47% sulla base delle considerazioni del consulente tecnico; questi riteneva infatti che il lavoratore fosse affetto da malattia professionale ("asma bronchiale intrinseca ed enfisema polmonare"), evidenziando una marcata iperdiafania compatibile con enfisema polmonare attribuibile, verosimilmente, all'esposizione protratta per diversi decenni al fumo passivo. Ricorreva in Cassazione l'INAIL, affermando che l'opzione ermeneutica seguita dai Giudici di appello - di riconoscimento dell'indennizzabilità della patologia, sul presupposto che possa essere qualificata come professionale qualsiasi malattia causata da qualunque rischio comunque connesso al lavoro - si pone in contrasto con altra opzione ermeneutica secondo cui sono tutelabili come malattie professionali non tabellate anche patologie diverse da quelle elencate nelle apposite tabelle, ma sempre che esse siano causate dal rischio specifico di una delle lavorazioni indicate nell'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La Suprema Corte, rigettando il ricorso dell'Istituto, ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello, che "si è uniformata agli approdi ermeneutici di legittimità secondo cui: a) la tutela antinfortunistica del lavoratore si estende alle ipotesi di cd. rischio specifico improprio, definito come quello che, pur non insito nell'atto materiale della prestazione lavorativa, riguarda situazioni ed attività strettamente connesse con la prestazione stessa all'attività lavorativa); b) la nozione di rischio ambientale comporta che è tutelato il lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto quello reso presso le macchine, essendo la pericolosità data dall'ambiente di lavoro; c) i fattori di rischio per le malattie non tabellate comprendono anche quelle situazioni di dannosità che, seppure ricorrenti anche per attività non lavorative, costituiscono però un rischio specifico per l'assicurato".

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