La Consulta, con sentenza n. 207 del 10 giugno 2010, ha riconosciuto la fondatezza della questione di legittimità sollevata dalla Regione Toscana sugli oneri gravanti sulle Asl per gli accertamenti fiscali sui dipendenti. La ricorrente riteneva che il D.l. 112 del 2008 ledesse la propria potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e di organizzazione del servizio sanitario, in quanto imponendo la gratuità delle visite fiscali
queste avrebbero finito per gravare relativo sulle Asl. L'attività di controllo medico-legale sulle condizioni di salute dei lavoratori dipendenti, al fine di accertare la legittimità dell'assenza del lavoratore, pur rientrando nelle competenze delle ASL, non costituisce un livello essenziale di assistenza, non essendo una prestazione di cura e prevenzione e non essendo finalizzata alla tutela della salute collettiva. La Regione riteneva di veder lesa anche la propria autonomia finanziaria in quanto, per garantire invariato il livello di assistenza sanitaria, avrebbe dovuto integrare il fondo sanitario regionale con proprie risorse. La Corte ha dichiarato la fondatezza della impugnativa riconoscendo come, l'art. 71 comma 5 bis del d.l. n. 112 , nel prevedere che le visite fiscali sul personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale
e che i relativi costi sono a carico delle aziende sanitarie, disciplina una materia che non rientra tra quelle di esclusiva competenza statale. Trattandosi di materia che disciplina in dettaglio il diritto alla salute essa si pone in contrasto con la previsione dell'art. 117 terzo comma Cost., mentre il comma 5 ter, della predetta legge, si pone in contrasto con l'art. 119 Cost., ledendo l'autonomia finanziaria delle Regioni, nella misura in cui vincola una quota delle risorse al finanziamento del servizio sanitario nazionale e la destinata a sostegno di una prestazione che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza.

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