L'Agenzia delle Entrate rende noto che gli incentivi economici erogati a favore degli studenti più meritevoli nella fascia di età compresa tra i 14 e 18 anni non sono tassabili. Lo rende noto l'Agenzia delle entrate che a seguito di una nuova analisi della materia è arrivata ad interpretare le disposizioni previste nel decreto legislativo
n.262 del 29 dicembre 2007, in maniera opposta rispetto alla risoluzione n.156 del 12 giugno 2009. Nel caso di specie, infatti, l'istante poneva tale quesito: una volta riconosciuti tali "benefici di tipo economico", devono o no essere soggetti a ritenuta? La risoluzione suindicata dava una risposta positiva al quesito posto, affermando che l'art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR "qualifica redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante." In seguito però ad una nuova interpretazione delle disposizioni, su indicazione del Ministro Giulio Tremonti, tali benefici economici non vanno tassati, in quanto "gli incentivi perseguono la finalità di interesse generale di stimolare e accrescere in senso ampio l'interesse degli studenti al conseguimento di un più elevato livello di formazione culturale e professionale", secondo quanto si apprende dalla nota diffusa dall'Agenzia delle Entrate.

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