Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 17943/2009) hanno stabilito che la competenza a decidere le controversi in tema di riscossione di quote consortili spetta sempre al giudice tributario. Gli Ermellini hanno infatti precisato che la Corte ha già stabilito che "…attribuendo alle Commissioni Tributarie ‘tutte le controversie' in materia d'imposte e tasse (…), la lettera della legge dimostra chiaramente che quella loro riservata è una giurisdizione esclusiva (…), non circoscritta ad alcuni aspetti soltanto, ma generale (…), ovverosia estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo e, quindi, anche a quelle riguardanti la decadenza dal potere impositivo o la prescrizione del diritto alla riscossione o la regolarità dell'iscrizione a ruolo (…)"
La Corte ha quindi aggiunto che "la giurisdizione delle Commissioni Tributarie è, in altre parole, totalmente indifferente al contenuto della domanda in quanto dipende unicamente dalla ‘materia' del contendere e si arresta soltanto di fronte agli ‘atti della esecuzione forzata tributaria', fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del D. Lgs. n. 546/1992, né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (…)" e affermato il seguente principio di diritto "rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie la controversia con la quale il contribuente si opponga al pagamento delle quote consortili deducendo la intervenuta decadenza dell'ente impositore e del concessionario per inosservanza dei termini di notificazione della cartella esattoriale".

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