Secondo quanto rende noto un comunicato stampa della Corte UE, il Tribunale di primo grado dell'Unione europea, avrebbe respinto il ricorso del nostro paese avverso una decisione della Commissione, organo esecutivo dell'UE, in riferimento alle aliquote ridotte per certi fondi di investimento. Già nel 2005 la Commissione aveva dichiarato queste norme incompatibili con l normativa europea in quanto, secondo quanto si apprende dalla nota diffusa da Bruxelles, "favoriscono da un lato, le imprese a piccola o media capitalizzazione rispetto alle altre, canalizzando verso di esse gli impieghi da parte dei fondi; dall'altro, i fondi o Sicav specializzati rispetto ai fondi o Sicav generalisti, ai quali consente di assegnare un maggior rendimento alle singole quote, poiche' i rendimenti vengono gravati da una minore imposta sostitutiva". I motivi cha hanno portato a questa decisione poggiano sull'assunto che il contenuto dispositivo dell'art.12 del dl n.269/2003, (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito poi nella legge n.326/2003, sarebbe incompatibile con la normativa europea sugli aiuti di stato. Per questo motivo, Bruxelles respinge il ricorso dell'Italia.
La legge messa sotto accusa, all'art.12 (riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione) prevede che l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito che colpisce il risultato di gestione di alcuni tipi di fondi di investimento e anche delle SICAV, sia ridotto dal 12% al 5%, in nel caso in cui, durante tutto l'anno solare queste società abbiano almeno i due terzi del valore dell'attivo, durante più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo, in societa' quotate a piccola o media capitalizzazione.

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