La Quinta Sezione Civile Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. 1927/2008) ha stabilito che la sanatoria per delle irregolarità non può essere usata dal contribuente che ha già in precedenza aderito al condono.
I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che la norma di cui all'art. 19 bis L. n. 85/1995 "porta il seguente titolo: 'sanatoria per irregolarità nelle dichiarazione dei redditi e nelle dichiarazioni IVA'; per cui, avuto riguardo altresì al contenuto della norma stessa, appare evidente che il suo raggio d'applicazione non può estendersi fino a ricomprendere irregolarità o inadempienze contenute in altri atti, quali appunto quelli relativi a precedenti condoni".
Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso la Sentenza della Commissione Tributaria. Quest'ultima aveva accolto il ricorso di un contribuente che aveva aderito a un condono e che si era visto riconoscere la possibilità di avvalersi di una sanatoria per il ritardato pagamento di un premio.

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